Diffida pagamento per un debito risalente al 2006 da parte della società cessionaria del credito












Ho ricevuto da parte di un ufficio legale la diffida al pagamento per un finanziamento stipulato nel 2006 e non pagato per circa 7 mila euro di rate residue.

Ho inviato, come consigliato sul forum, una raccomandata AR con la richiesta dell’estratto conto del debito e della lettera di cessione del credito.

La risposta con la documentazione richiesta mi è stata trasmessa correttamente. Allegata alla documentazione non c’era più la lettera e la firma dell’avvocato ma una lettera accompagnatoria della società titolare del credito. I toni della lettera sono molto distensivi e molto molto diversi dalla lettera di diffida. Mi si invita a prendere contatto per trovare una soluzione bonaria. L’importo richiesto nella diffida è di 13.500 euro.

Cosa devo fare ora?
Cosa devo attendermi? (atto giudiziario? pignoramento dello stipendio?)

Dopo aver accertato quale sia l’interlocutore giusto, ovvero il legittimo titolare del credito, e la correttezza circa l’entità delle somme pretese, occorre capire se il debito sia, o meno, prescritto, essendo trascorso presumibilmente più di un decennio dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata del piano di ammortamento del prestito.

Ricordiamo che il creditore può interrompere il decorso della prescrizione notificando al debitore una comunicazione (con raccomandata AR) in cui intima al debitore il pagamento del dovuto: in pratica una diffida ad adempiere come quella appena ricevuta dall’ufficio legale che si sta occupando del recupero del presunto credito.

Accade però che la notifica può perfezionarsi correttamente anche in assenza della consegna al debitore (o dei dei soggetti abilitati) dopo 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale.

Dunque, bisogna riscrivere al creditore, sempre con raccomandata AR, dichiarandosi disposto ad adempiere all’obbligazione scaduta, purché non prescritta. Allo scopo si richiederà, cortesemente, copia degli avvisi di ricevimento relativi a comunicazioni inviate al debitore utili alla verifica di una eventuale interruzione dei termini di prescrizione.

Il creditore cessionario, infatti, potrà procedere esecutivamente se, e solo se, riesce a dimostrare al giudice che a partire dal 2006 la prescrizione del credito è stata efficacemente interrotta.

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22 Novembre 2019 · Ludmilla Karadzic