Diffida ed intimazione di pagamento per parcheggio non pagato in Croazia (ticket evaso, interessi e spese di recupero stragiudiziale)

Diffida ed intimazione di pagamento per ticket evaso, interessi e spese di recupero stragiudiziale


DOMANDA

Mi è arrivata in questi giorni (febbraio 2021) da parte di un certo Studio Legale Lorenzon di San Donà del Piave (VE) una raccomandata A/R per “diffida e intimidazione di pagamento” di euro 329 entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata per un presunto mancato parcheggio a Pola Croazia nel 2012 (9 anni fa!). Io in Croazia ci sono stato 7-8 volte in 10 anni ma non ricordo di certo se 9 anni fa ho pagato o no un parcheggio. Se non l’ho fatto mi è certamente sfuggito che fosse a pagamento (i parcheggi li pago sempre). E comunque se anche fosse, dopo 9 anni mi chiedono 329 euro per un ticket non pagato? E con tanto di raccomandata da parte di uno studio legale dove minacciano di pignorarmi la macchina se non pago entro 10 giorni? A me sembra assurdo. A questo punto credo che non farò nulla, se hanno voglia di andare avanti vedrò il da farsi nel tempo. Un ticket di parcheggio non pagato 9 anni fa…. se anche fosse così mica ho rapinato una banca o creato un incidente con feriti o fatto chissà che reato. Ma possono davvero andare avanti e farmi finire in un tribunale e pignorarmi un bene per questa cosa? Grazie per eventuali consigli e scusatemi lo sfogo. Albelore.


RISPOSTA

A quanto ci risulta la controparte possiede documentazione fotografica dell’ingesso/uscita del veicolo dal parcheggio a pagamento croato, con numero di targa in bella vista ed informazioni relative a data ed ora di ingresso/uscita: dai registri contabili della società non risultano, peraltro registrazione di inizio sosta e pagamento del ticket.
Insomma, se le prove documentali fossero autentiche e non artefatte, il destinatario della sosta abusiva non potrebbe certamente accampare pretesti del tipo “non ricordo se …”, oppure “ho sempre pagato le soste a pagamento …”.
La società che gestisce i parcheggi in Croazia si è rivolta ad uno studio legale inglese per il recupero dei crediti originati dal mancato pagamento dei ticket di sosta e lo studio inglese, a sua volta, ha incaricato lo studio legale italiano Lorenzon per diffidare e mettere in mora la clientela italiana rea di non aver ottemperato agli obblighi della sosta a pagamento effettuata in suolo croato.
La diffida inviata per raccomandata AR serve ad interrompere i termini di prescrizione del diritto del creditore di esigere il pagamento di quanto dovutogli e contiene, implicitamente, l’invito a contattare il mittente per regolare la questione, magari chiedendo uno sconto rispetto ai 329 euro che rappresentano l’importo allora dovuto e non versato, gli interessi legali maturati nei nove anni nonchè le spese legali di recupero stragiudiziale sostenute dal creditore per ottenere la riscossione coattiva del proprio credito.
Infatti, il creditore può esigere quanto gli è dovuto anche a distanza di anni, purché non ne siano passati dieci dalla data in cui si materializzò il credito: questo per dire che è anche inutile eccepire questioni del tipo “è passato tanto tempo da allora …. ”.
Abbiamo così descritto la situazione al momento.
Più in là, qualora il debitore non ottemperasse alla diffida ricevuta, la società che al tempo gestiva il parcheggio a pagamento in Croazia, potrebbe rivolgersi al giudice nazionale per ottenere un decreto ingiuntivo europeo che verrà notificato al debitore inadempiente italiano. Quest’ultimo, eventualmente, potrà affidarsi ad uno studio legale croato per contestare l’entità della pretesa economica oppure, addirittura, dimostrare ad esempio che quell’anno, nel periodo in cui avrebbe dovuto trovarsi in Croazia, si trovava, in realtà, a bordo di una nave in crociera di piacere con a seguito il proprio veicolo, ottenendo l’annullamento del decreto ingiuntivo croato ed il rimborso delle spese legali (non tutte) sostenute.
Il decreto ingiuntivo europeo è un titolo esecutivo formatosi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) e può essere munito di una speciale formula che lo rende idoneo ad avviare un’azione esecutiva in uno qualsiasi degli altri Stati membri dell’Unione, Italia compresa.
Se, dunque, il debitore italiano resterà inerte, come è presumibile, allora il decreto ingiuntivo europeo verrà trasmesso allo studio legale Lorenzon, il quale potrà avviare, in Italia, qualsiasi azione esecutiva di riscossione coattiva (pignoramento ed espropriazione) nei confronti del debitore italiano inadempiente.
Il debitore italiano diffidato ha, concludendo, due strade possibili da percorrere: ignorare la diffida presumendo che essa sia, in realtà, solo un bluff, una sorta di pesca a strascico organizzata dalla controparte per ottenere i 329 euro pretesi dai debitori più pavidi e timorosi, convincersi che la controparte non porterà mai la questione in tribunale ed accettando le conseguenze di una eventuale azione esecutiva condotta dallo studio Lorenzon, insieme ad un sensibile aumento dell’importo dovuto, in quanto gravato dalle ulteriori spese legali sostenute dal creditore e dall’applicazione degli interessi moratori; oppure contattare lo studio Lorenzon, chiedere di prendere visione della documentazione che accerta la legittimità della pretesa, e, magari, perfezionare un accordo transattivo a saldo stralcio, chiudendo per sempre il contenzioso.


5 Febbraio 2021 - Michelozzo Marra


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