Devo ricevere un importo arretrato superiore a cinquemila euro per indennità di malattia dall’INPS – Si applica comunque la procedura di verifica di cui all’articolo 48 bis del dpr 602/1973?

Il Decreto legge 41/2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza ex articolo 48 bis del DPR 602/1973


DOMANDA

Forse mi sto preoccupando inutilmente: ho parecchie cartelle esattoriali non pagate ed il mio problema é l’articolo 48 bis del decreto legge 602/1973 in base al quale l’INPS verifica gli inadempimenti di chi, come me, deve percepire un importo superiore a 5000 euro dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A prescindere dalla sospensione dovuta al decreto sostegni, mi é sembrato di capire che le indennità di malattia, non sono comunque pignorabili e che la verifica ex art 48 bis non va fatta, come ho anche letto durante le mie ricerche sulla circolare 22/2008 della ragioneria generale dello stato.
Considerando che sono ancora in malattia, vorrei esserne sicuro e quindi la mia domanda é: le indennità di malattia per inabilità temporanea al lavoro sono pignorabili o soggette a verifica ex art 48 bis?


RISPOSTA

L’indennità di malattia è attualmente impignorabile anche se da tempo la Consulta è orientata a considerare anche l’indennità di malattia una prestazione previdenziale e dunque pignorabile nella parte eccedente il minimo vitale (relativamente a ciascuna mensilità) così come avviene per la pensione.
Per di più, la buona notizia, di cui lei è già informato, è che nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto legge 41/2021 (c. d. Decreto Sostegni) ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.


28 Marzo 2021 - Annapaola Ferri


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