Decreto ingiuntivo e prescrizione per spese di ristrutturazione edilizia





Con decreto ingiuntivo la prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il provvedimento diventa esecutivo





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Premesso che si tratta di atto di ingiunzione per presunto mancato pagamento della fattura di saldo concernente un contratto per lavori di ristrutturazione edilizia, desidererei sapere: qual’è il termine di prescrizione di debiti a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia?

Da quanto decorre dalla data di contratto o dalla data di fattura?

Se le è stato notificato un decreto ingiuntivo emesso da un giudice del tribunale, la prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il provvedimento diventa esecutivo, ovvero decorsi inutilmente 40 giorni per l’opposizione dell’atto da parte del debitore ingiunto.

Se, invece, ha semplicemente ricevuto la notifica del creditore, o di chi per esso, di una formale comunicazione finalizzata a pretendere il compenso e le spese conseguenti alla sottoscrizione di un contratto d’opera (manuale – non intellettuale) regolarmente eseguita, con lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, la prescrizione resta decennale e, nella fattispecie, decorre dalla data di ricevimento dell’ingiunzione.

Infine, qualora volesse sapere se la comunicazione notificatale è arrivata fuori temine (a prescrizione, cioè già intervenuta), allora va precisato che, dalla data di completamento dei lavori, il creditore aveva dieci anni per esigere, come ha fatto, il dovuto.

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26 Giugno 2019 · Annapaola Ferri

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