Decreto ingiuntivo enel verso associazione sportiva dilettantistica

Tutela consumatore gas acqua luce












La precedente associazione contrae un debito con Enel di 20 mila euro, per bollette non pagate nel 2008 e 2009. Nel 2009 cambia gestore e si affida a Edison. Nel 2012 cessa di esistere.

Nel frattempo nello stesso impianto insiste un’altra associazione sportiva con altra ragione fiscale.

In ottobre 2015 arriva decreto ingiuntivo a questa nuova associazione, datato 2011, mai ricevuto e contesta il pagamento di quel debito.

E’ legittimo? Considerando che non abbiamo mai usato Enel e siamo una associazione con altra ragione fiscale.

Quando si occupano locali serviti da alimentazione di energia elettrica, bisogna effettuare la voltura o il subentro del contratto di fornitura: in pratica formalizzare chi è obbligato al pagamento dei servizi erogati.

La voltura è meno costosa e piu’ rapida del subentro, in quanto permette di evitare le spese relative alla disattivazione ed alla successiva riattivazione del contatore. Con la procedura di voltura il nuovo intestatario si obbliga a rimborsare al fornitore gli eventuali debiti lasciati dal soggetto a cui era precedentemente intestato il contratto.

L’omessa voltura del contratto equivale ad una voltura di fatto.

Per evitare l’effetto indesiderato di essere poi obbligato a pagare i debiti pregressi accumulati dal precedente contraente, l’unica soluzione è quella di effettuare un subentro.

Quando non si effettua né la voltura, né il subentro (voltura di fatto) chi fruisce, al momento dell’azione giudiziale, preludio a quella esecutiva, dei servizi di fornitura di energia (anche successivamente ad un passaggio ad altro fornitore) è obbligato al pagamento dei debiti accumulati per i consumi.

La stessa cosa varrebbe per una persona fisica che avesse occupato l’appartamento in epoca successiva all’originario contraente senza procedere a formalizzare la titolarità del contratto. Anche qui il nuovo inquilino dell’appartamento potrebbe pacificamente eccepire di non aver mai fruito dei servizi del creditore procedente e di avere un diverso codice fiscale dal debitore effettivo. Sarebbe comunque obbligato a pagare.

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22 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano