Quale procedura per agire nei confronti dell’INPS dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo?

Dieci giorni dalla notifica del precetto sono quelli normalmente concessi per adempiere all’ingiunzione di pagamento












Il mio avvocato mi ha informato che quando si effettua un’esecuzione forzata contro una Pubblica Amministrazione si deve aspettare 120 giorni da quando si notifica il titolo esecutivo immediatamente esecutivo. L’avvocato, tuttavia, nel ricorso che per decreto ingiuntivo, che ho letto, ha chiesto ai sensi dell’articolo 482 del codice di procedura civile, la cosiddetta esecuzione immediata.

In tal caso si saltano i 120 giorni? O si saltano solo i 10 giorni del precetto?

Dieci giorni del precetto sono quelli normalmente concessi per adempiere all’ingiunzione di pagamento (articolo 482 del codice di procedura civile).

Tuttavia, secondo la normativa vigente (articolo 14, decreto legge 669/1996) le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni (invece di dieci) per adempiere all’ingiunzione di pagamento.

L’articolo 482 del codice di procedura civile dispone, anche, che il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può autorizzare l’esecuzione immediata sulla base del titolo esecutivo ottenuto dal creditore (decreto ingiuntivo).

Quindi, quello del suo avvocato è solo un tentativo (peraltro formale) finalizzato ad evitare di dover attendere 120 giorni prima di dare avvio alla procedura di riscossione coattiva.

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9 Dicembre 2016 · Ludmilla Karadzic