Decadenza dal beneficio di inventario ed azione di riduzione

L’articolo 593 del codice civile stabilisce che l’erede decade dal beneficio d’inventario se aliena o ipoteca i beni ereditari


DOMANDA

Alla morte del padre, le due uniche eredi erano due sorelle, X accettava con beneficio di inventario, e Y rinunciava all’eredità che andava ai suoi due figli.
X vuole procedere con l’azione di riduzione nei confronti dei figli di Y, ma nel frattempo vendeva un bene immobile dell’eredità senza chiedere l’autorizzazione del giudice.
E’ decaduta dall’azione di riduzione?


RISPOSTA

L’articolo 593 del codice civile stabilisce che l’erede decade dal beneficio d’inventario se aliena o ipoteca i bani ereditari. Ai sensi dell’articolo 564 del codice civile, poi, il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. Tuttavia, la decadenza dal beneficio di inventario può essere eccepita solo dai creditori del defunto (articolo 505 del codice civile) e comunque, il legittimario decaduto dal beneficio di inventario può sempre chiedere la riduzione delle quote ereditarie assegnate agli altri coeredi in sede di collazione, se ritiene di essere stato leso nella quota di legittima.


1 Novembre 2024 - Giorgio Martini


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