Decadenza dal beneficio di inventario





Chi accetta l’eredità con beneficio di inventario e viola le regole stabilite dal codice civile, decade dal beneficio e diviene erede puro e semplice





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Ho il sospetto che alcuni beni dell’eredità inventariati siano stati dati da un erede come pegno all’istituto monte dei pegni al quale io però non ho accesso. Come posso accedere e dimostrare questa circostanza dal momento che mi serve in un giudizio di lesione della legittima per la decadenza dall’accettazione dal beneficio di inventario

La decadenza dal beneficio di inventario è regolata dall’articolo 505 del codice civile: per ciò che qui interessa, l’erede A che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario e che viola le regole stabilite dal codice civile, decade dal beneficio e diviene erede puro e semplice nel senso che potrà essere chiamato a rispondere dei debiti lasciati dal de cuius B anche con il proprio patrimonio e non solo con quanto si stima ottenibile con la liquidazione dei beni inclusi nell’inventario.

Ora, quando l’erede C dopo la divisione ereditaria lamenta una lesione della quota dei beni a lui spettante e si rivolge al giudice, questi deve valutare il valore dell’eredità lasciata dal defunto per ripartirla fra i chiamati secondo la normativa vigente: in tale contesto l’elenco dei beni inventariati è utile allo scopo. Il giudizio, in caso di accertamento della lesione patita dal ricorrente C, si conclude con una sentenza nella quale l’erede con beneficio di inventario A dovrà, eventualmente, compensare con un determinato importo l’erede C giudicato leso nella quota ereditaria assegnatagli, in prima battuta, dalla divisione ereditaria. Il ricorrente C, non trarrebbe alcun vantaggio dall’eventuale decadenza dal beneficio di inventario intervenuta per l’erede A. In pratica l’interesse dell’erede C, che si ritiene leso, è completamente trasparente rispetto alla posizione di A come erede puro e semplice o come erede accettante con beneficio di inventario.

Il creditore D del defunto, invece, potrebbe rivolgersi ad A (in assenza di coeredi puri e semplici di quest’ultimo o solidalmente a loro) per ottenere, prima che sia intervenuta la prescrizione del proprio diritto, la soddisfazione del credito vantato nei confronti del defunto, e potrebbe vedersi eccepire da A l’integrale impiego del valore dei beni inventariati per soddisfare i creditori del de cuius intervenuti precedentemente nella procedura di liquidazione dei debiti maturati dal defunto nei loro confronti. A questo punto, il creditore D del defunto B avrebbe tutto l’interesse a far dichiarare decaduto dal beneficio di inventario l’erede A, dimostrando la violazione di quanto disposto dall’articolo 505 del codice civile, e potendo, quindi, pretendere da A la soddisfazione dei debiti maturati dal defunto, oltre il valore dei beni inventariati, attingendo direttamente dal patrimonio personale di A.

Peraltro, per quanto riguarda i beni immobili, anche la costituzione di una garanzia sul bene a favore di un creditore di A (non autorizzata dal giudice preposto alla vigilanza dell’eredità beneficiata), deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari e su tale trascrizione può essere invocata la decadenza dal beneficio di inventario per l’erede A. Più complicata sarebbe la verifica per quel che riguarda i beni mobili inclusi nell’inventario e non soggetti a registrazione.

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12 Aprile 2023 · Annapaola Ferri

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