Se solo mia moglie vi trasferisce la residenza decadono comunque le agevolazioni fiscali cosiddette prima casa?

Agevolazioni fiscali prima casa












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Io e mia moglie, in comunione dei beni, vorremmo acquistare la prima casa fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Io, per una serie di motivazioni, non potrò trasferire la residenza nell’immobile acquistato. Per non andare incontro ad un contenzioso e ad una eventuale revoca delle agevolazioni, vorrei sapere se è sufficiente il solo trasferimento della residenza di mia moglie.

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima
casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato in regime di comunione dei beni sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato.

Così si espressa la Corte di cassazione nella sentenza 16355/2013.

I coniugi, infatti non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione; quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare, a parere dei giudici di legittimità, che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, dal momento che su tale requisito non incide tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.

Ne consegue che il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere valutato in considerazione della famiglia.

Concludono i giudici che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali finalizzati all’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, incide esclusivamente la circostanza che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo il fatto che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune. E ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione (sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso).

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30 Agosto 2017 · Giorgio Valli

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