DOMANDA
Un creditore residente in Italia, comune X, invia un atto di pignoramento presso terzi al debitore residente all’estero: la notifica è fatta a mezzo raccomandata e l’ufficiale giudiziario, del comune X italiano, scrive “ho invitato il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza nel circondario in cui ha sede il giudice competente…. ”
scrive inoltre “ho invitato il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili avvertendolo della sanzione prevista per omessa o falsa dichiarazione”
Come deve comportarsi il debitore?
RISPOSTA
Quando il debitore risiede all’estero, ma non è iscritto all’AIRE, ai sensi dell’articolo 543 del codice di procedura civile, il primo invito è finalizzato, qualora il tribunale competente fosse diverso dal luogo in cui risiede il debitore sottoposto ad azione esecutiva, a sollecitare quest’ultimo ad indicare il domicilio legale (nel circondario di giurisdizione) dove ricevere gli atti (tale domicilio può costituirsi anche presso la cancelleria del tribunale competente se non si vuole incaricare un avvocato). La dichiarazione serve ad impedire che l’ufficiale giudiziario, per notificare gli atti successivi, debba rivolgersi ad altro collega oppure scrivere all’estero con perdita di tempo e spreco di risorse finanziarie.
Il secondo invito, invece è finalizzato a conoscere i beni del debitore oltre a quelli detenuti dal terzo che non sono ancora noti al creditore procedente (casa di proprietà, conto corrente).
22 Settembre 2021 - Marzia Ciunfrini
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