Debito per sentenza definitiva – Posso far valere l’acconto versato con assegno come pagamento a saldo stralcio?

Accordo a saldo stralcio e debito rinunciato












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A seguito di sentenza di Cassazione e successivo decreto ingiuntivo, 7 anni fa ho versato con assegno una parte del dovuto alla controparte con cui non ho concordato alcuna rateizzazione, né tanto meno mi ha rilasciato ricevute in acconto. In questi giorni ho ricevuto, dopo 7 anni, un invito a saldare la restante parte del debito giudiziale. Ho margini per fare valere la prima somma versata come un tacito accordo di estinzione del debito, visto che per 7 anni la controparte non mi ha mai richiesto più niente?

Non vedo come possa riuscire nell’intento: mancherebbe l’accordo transattivo a saldo stralcio sottoscritto da entrambe le parti nonché la liberatoria del creditore con la dichiarazione di remissione del debito ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

Il nostro ordinamento giuridico non prevede, in assenza di prescrizione, la possibilità di chiudere un’esposizione debitoria con un atto unilaterale del debitore a fronte della totale passività del creditore.

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12 Gennaio 2019 · Lilla De Angelis

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