Responsabilità patrimoniale del coniuge in comunione dei beni per i debiti acquisiti dall’altro coniuge

Inutile, adesso, cambiare il regime coniugale in separazione dei beni considerato che, nel 2009, il debito fu conseguito in regime di comunione


DOMANDA

Nel 2009 (avendo già una ditta individuale) per aprire una franchising ho chiesto un prestito dalla banca, la banca mi ha concesso 75 mila euro, fino 2014 regolamento ho pagato le rate, sempre nel 2014 la società di franchising è fallita e in conseguenza anche io ho chiuso attività e non ho potuto continuare a pagare le rate, una parte del finanziamento rimasto da pagare.


RISPOSTA

Sicuramente il creditore del fallito rimasto insoddisfatto dalla procedura fallimentare di ripartizione dell'attivo, può aggredire il patrimonio del coniuge del fallito in comunione dei beni per soddisfare il credito insoddisfatto erogato, nel 2009, all'altro coniuge (se si suppone che nel 2009 il debitore fosse già coniugato in regime di comunione dei beni): inutile, adesso, cambiare il regime patrimoniale coniugale in separazione dei beni se, nel 2009, il debito fu conseguito in regime di comunione.


11 Febbraio 2022 - Michelozzo Marra

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