Responsabilità patrimoniale del coniuge in comunione dei beni per i debiti acquisiti dall’altro coniuge





Inutile, adesso, cambiare il regime coniugale in separazione dei beni considerato che, nel 2009, il debito fu conseguito in regime di comunione





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Nel 2009 (avendo già una ditta individuale) per aprire una franchising ho chiesto un prestito dalla banca, la banca mi ha concesso 75 mila euro, fino 2014 regolamento ho pagato le rate, sempre nel
2014 la società di franchising è fallita e in conseguenza anche io ho chiuso attività e non ho potuto continuare a pagare le rate, una parte del finanziamento rimasto da pagare.

Ora mia moglie vuole aprire una ditta individuale, io ho aperto la mia ditta prima di sposarmi e noi abbiamo comunione dei beni.

La mia domanda è che possibile che la banca cerchi di recuperare il mio debito da mia moglie avendo una ditta individuale e praticamente un reddito.

È utile se facciamo separazione dei beni?

Sicuramente il creditore del fallito rimasto insoddisfatto dalla procedura fallimentare di ripartizione dell’attivo, può aggredire il patrimonio del coniuge del fallito in comunione dei beni per soddisfare il credito insoddisfatto erogato, nel 2009, all’altro coniuge (se si suppone che nel 2009 il debitore fosse già coniugato in regime di comunione dei beni): inutile, adesso, cambiare il regime patrimoniale coniugale in separazione dei beni se, nel 2009, il debito fu conseguito in regime di comunione.

L’articolo 179 del codice civile elenca i beni esclusi dalla comunione, ovvero i beni personali del coniuge:

non costituiscono oggetto della comunione e sono beni (per beni intendere anche debiti) personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

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11 Febbraio 2022 · Michelozzo Marra

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