Dovrei pagare la parcella dell’avvocato ma sono disoccupato e nullatenente – Cosa può succedermi se non pago?

Assistenza legale, ho debiti ma sono nullatenente, prescrizione presuntiva












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Ho un debito con un avvocato per una causa di ricorso contro un licenziamento alla quale ho rinunciato nonostante la prima sentenza del tribunale fosse a mio parziale favore. Finché potevo ho pagato alcune rate della sua parcella. Sono però disoccupato ormai da 2 anni, ho moglie e 2 figli minori, uno appena nato, ho un piano di rientro con la banca e altri debiti con finanziarie non rimborsati. Tramite missiva mi comunica che se non saldo seguirà vie legali per il recupero del suo credito. Non ho conti correnti, né busta paga. Cosa può succedermi? Parliamo di circa 2 mila euro.

Sconfortante e sorprendentemente frustrante leggere di come possano andare le cose della vita: ci si rivolge ad un avvocato perchè si presume di essere creditori di qualcuno e si finisce, poi, con il diventare debitori del proprio avvocato.

Peraltro, bisogna aggiungere che, ad onor del vero, pure gli avvocati tengono famiglia e non se la passano proprio alla grande, specie ai tempi d’oggi in cui, anche per loro, non sono tutte rose e fiori.

Lasciando da parte queste considerazioni amare e tornando a noi, va anche aggiunto che, molto spesso, l’avvocato è costretto a mettere in mora il proprio cliente inadempiente (pur sapendo che questi non è in condizioni di pagargli la parcella) per evitare che in seguito ad una eventuale accertamento fiscale, l’Agenzia delle entrate possa eccepire il mancato conteggio, nella dichiarazione dei redditi, degli onorari che egli avrebbe dovuto percepire per l’assistenza tecnica nel contenzioso portato avanti in Tribunale (da quanto lei riferisce, in cancelleria ci sono certamente le tracce dell’azione giudiziale promossa contro l’ex datore di lavoro).

Diciamo poi, affrontando l’aspetto esclusivamente giuridico della questione, che la prescrizione del diritto del professionista a riscuotere un credito, riconducibile a prestazioni professionali, è triennale. Cioè, se fra la data di deposito dell’ultimo atto di causa (o la data dell’ultima discussione innanzi al giudice prima della sentenza) e la data di invio della raccomandata A/R di formale costituzione in mora del cliente sono passati più di tre anni, il credito è prescritto (prescrizione presuntiva).

Naturalmente, se la comunicazione è stata spedita con posta semplice, è come se la messa in mora formale del debitore non fosse stata mai effettuata e, dunque, il credito vantato dal professionista risulterà automaticamente viziato da prescrizione presuntiva appena decorreranno i tre anni come sopra definiti.

Ma attenzione: perché la prescrizione presuntiva possa essere legittimamente eccepita dal debitore è necessario che questi non contesti mai, per iscritto, l’entità della parcella, nè chieda (sempre per iscritto) una dilazione del pagamento. Il che significherebbe ammettere, nero su bianco, l’esistenza del debito che la legge presume adempiuto qualora il professionista non lo rivendichi formalmente entro un triennio dall’ultima prestazione resa.

E se l’avvocato promuovesse davvero un’azione giudiziale per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore, praticamente nullatenente? Allora, stante le pur note condizioni economiche del proprio assistito, si deve necessariamente concludere che quello a cui si era rivolto non fosse proprio un buon avvocato, se, poi, è così propenso a praticare consapevolmente, ed a proprie spese, i classici buchi nell’acqua.

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28 Ottobre 2017 · Lilla De Angelis

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