Debiti con lo Stato – Possono pignorarmi gli immobili?












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Ho accumulato diversi debiti con lo Stato per un attività andata male e diverse tasse non pagate: il debito ammonta a 130 mila euro circa, arrotando per eccesso. Posseggo due immobili: uno dove risiedo, nella periferia romana, per un valore stimato di 80 mila euro. L’altra mia casa è un piccolo monolocale, lasciato dai miei nonni, nella campagna abruzzese, per un valore stimato di 30 mila euro. Possono pignorare i miei immobili? Se sì, come?

Prima di rispondere alla sua domanda è necessario fare una promessa: esistono dei limiti ben definiti alle procedure esecutive immobiliari esattoriali, introdotte negli anni passati.

Le misure cautelari che si rischiano, quando si posseggono gli immobili, sono due: l’ipoteca e il pignoramento.

Per quanto riguarda l’ipoteca, va detto che è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.

L’ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta.

Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.

Per quanto concerne il pignoramento immobiliare, invece, si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Dunque, nel suo caso, il primo immobile, quello dove risiede, è sicuramente escluso dalla possibilità di espropriazione.

Anche il secondo appartamento è esente, per ora, dato che il valore complessivo dei due immobili arriva al valore di 110.000 euro. La situazione potrebbe cambiare, però, in caso di sopravvalutazione, nei tempi a venire.

Sicuramente, però, su entrambi gli immobili verrà iscritta ipoteca.

L’iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore svolge una funzione cautelare, con la quale il creditore si tutela da un eventuale vendita a cui non segua il rimborso, parziale o integrale, del debito.

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22 Settembre 2017 · Andrea Ricciardi

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