Due soggetti conviventi aventi la medesima residenza – Cumulo dei redditi e dei patrimoni ai fini fiscali e ai fini ISEE

Ai fini fiscali due conviventi (stessa residenza) non cumulano i propri redditi: ai fini ISEE dipende dal rapporto esistente fra i due conviventi


DOMANDA

Convivo con il mio compagno da un anno ed al momento sono disoccupata (dal 2020): se sposto la residenza da lui, non avendo reddito, faccio cumulo col suo reddito? Si presentano due 730 separati? Faccio cumulo solo ai fini ISEE?


RISPOSTA

Ai fini fiscali (dichiarazione dei redditi IRPEF) due soggetti conviventi con la stessa residenza non cumulano mai i propri redditi: quindi, spostare la residenza presso il proprio compagno non incide sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Diverso è il discorso per quel che riguarda redditi e patrimoni (mobiliari e immobiliari) ai fini ISEE dei due conviventi con la medesima residenza.
Quando un soggetto sposta la propria residenza presso una nuova unità abitativa, l’occupante e l’occupando devono dichiarare e sottoscrivere sul modulo ministeriale che si utilizza per il trasferimento di residenza, se fra i due soggetti intercorrono rapporti di parentela, affinità o affettivi.
Qualora fra occupante e occupando dell’unità abitativa intercorrano rapporti di coniugio, parentela, affinità o affettivi, viene formata, dall’ufficiale di anagrafe, un’unica famiglia anagrafica comprendente i due soggetti (entrambi i soggetti vengono inclusi nel medesimo stato di famiglia). Ne deriva (quasi sempre – ad esempio se il soggetto occupando non è coniugato con l’occupante ed ha più di 26 anni) un unico nucleo familiare, con cumulo di redditi e patrimoni ai fini ISEE.
Qualora, invece, fra occupante e occupando dell’unità abitativa non intercorrano rapporti di coniugio, parentela, affinità o affettivi, vengono formate, dall’ufficiale di anagrafe, due famiglie anagrafiche (i due soggetti verranno inclusi, ciascuno, in uno stato di famiglia). Ne derivano due nuclei familiari distinti, senza cumulo di redditi e patrimoni ai fini ISEE. Chi ne ha i requisiti ed ha più di 26 anni, cioè, può chiedere il reddito ci cittadinanza che non poteva chiedere quando conviveva e risiedeva con i propri genitori.


25 Giugno 2021 - Roberto Petrella


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