Creditore assente all’udienza in Tribunale

Adesso, il giudice provvederà alla distribuzione della somma ricavata con l'escussione e sbloccherà il conto corrente che diverrà di nuovo operativo


DOMANDA

In seguito ad un atto di pignoramento presso terzi mi sono presentato all’udienza e ho verificato, tramite la Cancelleria del Tribunale, che il creditore era assente e non risultava neanche il nome del Giudice Esecutore che avrebbe dovuto seguire la procedura…
Non avendo esperienza, cosa succederà in questi casi? Sono un pensionato e dall’atto di pignoramento fino ad oggi ho ricevuto la mia pensione (nel rispetto del minimo vitale ) presentandomi fisicamente presso lo sportello dove possiedo il conto bloccato in seguito al pignoramento.


RISPOSTA

Supporremo, anche se non meglio specificato, che l’udienza relativa al pignoramento presso terzi a cui si fa riferimento, è quella relativa al pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditata la pensione spettante al debitore escusso. L’articolo 631 del codice di procedura civile, stabilisce che, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara, con ordinanza, l’estinzione del processo esecutivo. Tuttavia, l’assenza delle parti in udienza determina l’estinzione del processo esclusivamente nel caso in cui nella stessa udienza debbano compiersi atti essenziali per la prosecuzione del processo stesso


Diverso è il caso dell’udienza dedicata all’approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, in cui la mancata comparizione delle parti non ha come effetto l’estinzione del processo esecutivo bensì l’implicita approvazione del progetto di distribuzione o del riparto. Adesso, pertanto, il giudice provvederà alla distribuzione della somma ricavata in seguito a pignoramento e sbloccherà il conto corrente. Quello che è certo è che per legge (articolo 545 del codice di procedura civile) il rateo di pensione non può essere soggetto a doppia trattenuta del 20%, presso l’INPS e poi presso la banca, dopo l’accredito in conto corrente.

29 Ottobre 2024 - Patrizio Oliva


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