Conversione del pignoramento – Termine per la richiesta e importo necessario per la liberazione del bene pignorato

Termine per la richiesta e importo necessario per la liberazione del bene pignorato












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Posso chiedere la conversione del pignoramento (per l’unico immobile di mia proprietà) quando il valore dell’immobile è nettamente inferiore al debito ché ho con il creditore e soprattutto, se ci sono i requisiti di legge, è un mio diritto ottenere la conversione?

Della conversione del pignoramento si occupa l’articolo 495 del codice di procedura civile: prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dell’immobile, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate eventualmente previste, le somme versate formeranno parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Concludendo: se il giudice non ha ancora disposto la vendita dell’immobile, è possibile chiedere la conversione del pignoramento riguardante la casa del debitore.

Tuttavia è necessario – oltre che disporre di una somma pari all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione – avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato.

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4 Dicembre 2021 · Marzia Ciunfrini

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