Diritto di precedenza nell’assunzione presso l’azienda per la quale è stata svolta attività lavorativa superiore a sei mesi con contratti a termine

Si può esercitare il diritto di precedenza per assunzione con contratto a tempo indeterminato quando in azienda è stata svolta attività di lavoro a termine


DOMANDA

Lavoro in un’azienda a contratto determinato, è il secondo di 6 mesi, e non mi sarà più rinnovato, anche se alla scadenza del primo mi era stato confermato il rinnovo e il tempo indeterminato; qualche mese fa è stato assunto un dipendente a tempo indeterminato, posso rivaleggiare sul diritto di precedenza? Essendo io assunta prima che avvenisse quest’assunzione?


RISPOSTA

Tra un contratto a termine e l’altro deve intercorrere un intervallo minimo: si tratta di 10 giorni, ovvero di 20, a seconda che il contratto sia di durata fino a sei mesi o sia superiore. Se questo intervallo non viene rispettato, il secondo contratto si reputa a tempo indeterminato (articolo 21, comma 2, decreto legislativo 81/2015 per le attività stagionali dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, in cui, presumiamo, sia stata coinvolta la lavoratrice che ci scrive). Più in generale, invece, e salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, per quanto attiene il diritto di precedenza nell’assunzione con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 81/2015, il lavoratore con contratto a termine, che abbia prestato la sua attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nel caso di assunzioni a tempo indeterminate effettuate nelle mansioni da lui espletate entro i dodici mesi successivi (tale diritto, tuttavia, si esercita a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto tale sua volontà al datore di lavoro, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro).


In pratica, il diritto di precedenza potrà essere invocato solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il secondo contratto a termine – in occasione dell’assunzione eventuale di altro personale con contratto a tempo indeterminato in riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, previa comunicazione scritta, inviata all’azienda (via PEC o raccomandata A/R) entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di voler avvalersi di quanto disposto all’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 81/2015.

29 Agosto 2024 - Simone di Saintjust


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