Eredità e donazioni effettuate in vita dal de cuius

Debiti ed eredità, riduzione e collazione eredità












Mio padre, sposato in regime di comunione dei beni, muore ed io, mio fratello e mia madre siamo eredi: dagli estratti conto ho scoperto che mio padre in vita ha fatto una donazione di euro 43 mila a mio fratello con bonifico proveniente dal conto corrente cointestato con mia madre a firma disgiunta.

Alla luce della sentenza 18725/2017 della Cassazione la donazione con bonifico di somme rilevanti è nulla senza atto pubblico.

In caso, quindi, di morte del donante gli eredi hanno il diritto di recuperare dal donatario la somma ricevuta, indipendentemente dalla lesione di legittima. Tale azione, inoltre è imprescrittibile.

Chiedo lumi sulla procedura come figlia erede. Atto di citazione per nullità della donazione per mancanza di forma (articolo 782 codice civile)

Se dichiarata dal giudice come posso procedere per pretenderne la restituzione dal donatario? Con quale azione?
in che misura?
(100% ) da dividersi poi tra gli eredi?;
(50%) da dividersi poi tra gli eredi?;
o solo 1/3?

Sempre dagli estratti conto ho rilevato che anche mia madre ha donato euro 82.000 a mio fratello dal c/c cointestato per spirito di liberalità.

Ora chiedo:

Anche in tal caso abbiamo una donazione nulla per mancanza di forma.

Posso chiedere, come erede che subentra nei diritti del de cuius, la nullità della donazione per il 50% della somma donata da mia madre a mio fratello considerando che l’altro 50% apparteneva a mio padre e subentrare nella quota a me spettante come erede.

Se, invece, agisco alla morte di mia madre posso vantare la nullità della donazione sull’intero importo?

Resto in attesa e ringrazio anticipatamente.
LA STELLA Figlia

L’articolo 737 (sulla Collazione ereditaria) del codice civile stabilisce che i figli, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (Cassazione 8510/2018).

Da ricordare, tuttavia, che nella situazione esposta (coniuge superstite e due figli) la quota di legittima va attribuita al coerede leso calcolandola sul patrimonio lasciato dal defunto (comprensivo dei 43 euro donati) a cui va sottratto il 25% disponibile al defunto stesso per le donazioni effettuate in vita. A meno che non si voglia, prima, eccepire la nullità delle donazioni ex articolo 782 del codice civile.

Detto P il patrimonio relitto del defunto (al netto dei debiti) e 45 mila euro il donatum D, al coniuge toccherà (P + D)/4, ai due figli, ciascuno (P + D)/4. La quota disponibile al defunto per donazioni in vita è pari a (P + D)/4, che compensa, a capienza, i 45 mila euro donati al figlio.

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6 Febbraio 2019 · Patrizio Oliva