Confusione totale sulla definizione agevolata a saldo stralcio, sulla rottamazione ter e sullo stralcio dei debiti fino a mille euro

Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali












Ho diverse cartelle presso l’agenzia riscossione per debiti dal 2010 al 2017: si va da multe a bollo auto, ma anche a contributi INPS non versati durante il periodo d’autonomo. Ho visto che ci sono due rottamazioni.

Ho fatto il prospetto tramite il sito ma non capisco se nel “ saldo e stralcio” ci finiscono per esempio i contributi INPS e non le multe, loro mi hanno messo nel prospetto della “ rottamazione “ anche i contributi Inps e cartelle sotto i mille euro che ho letto andrebbero in cancellazione automatica.

Ora mi chiedevo come funziona? Dovrei chiedere due differenti rateizzazioni con 2 differenti sistemi?

Sicuramente c’è molta confusione sui recenti provvedimenti governativi, succedutisi in breve tempo, che regolano la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ma è anche vero che le sue domande sono troppo generiche e lei nemmeno ci aiuta, se non con vaghe indicazioni sui carichi iscritti a ruolo che la riguardano.

1) Se ha chiesto ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) l’estratto conto dei carichi iscritti a ruolo che la riguardano, è normale che siano inclusi anche i debiti residui fino a mille euro relativi alle cartelle esattoriali affidate ad ADER (e/o all’ex Equitalia) per la riscossione coattiva, dal 2000 al 2010. Infatti, occorrono dei tempi tecnici per l’annullamento automatico di questa tipologia di cartelle;

2) le cartelle esattoriali originate da omesso pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada non possono essere definite in base al provvedimento di saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; occorre procedere con la cosiddetta rottamazione ter (niente saldo stralcio, ma abbuono degli interessi semestrali del 10%);

3) le cartelle esattoriali originate da omesso, o insufficiente versamento dei contributi previdenziali nel periodo in cui svolgeva attività di lavoro, possono essere definite in base al provvedimento di saldo e stralcio dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 se. e solo se, il debitore possiede un ISEE non superiore a 20 mila euro e il reddito – in base al quale è stato poi determinato l’omesso o insufficiente versamento del contributo – è stato dichiarato al fisco. Altrimenti anche per queste cartelle bisognerà aderire alla rottamazione ter (niente saldo stralcio, ma abbuono delle sanzioni civili di ritardato pagamento e degli interessi di mora);

4) una volta individuata la tipologia di definizione agevolata alla quale può, e vuole, aderire (saldo stralcio e rottamazione ter – non esistono altre possibilità, al momento), potrà poi scegliere se rimborsare il credito in unica soluzione o a rate;

5) la normale rateizzazione potrà richiederla, se ne ha l’esigenza, solo per le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione a partire da gennaio 2018, che vanno pagate per intero nel debito iscritto a ruolo e sono comprensive anche delle sanzioni e degli interessi moratori per ritardato pagamento.

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9 Gennaio 2019 · Paolo Rastelli