Quando scatta l’obbligo di nomina di un amministratore di condominio












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Abbiamo 4 unità immobiliari residenziali in una palazzina composta da due scale completamente indipendenti ma che hanno giardino e scivolo per raggiungere i garages in comune: la scala A è composta da 3 unità più un negozio con entrata indipendente non dalle scale. la nostra scala B è composta da 6 unità residenziali e un negozio.
Non abbiamo mai costituito un condominio con amministratore.
Vorrei chiedere se la legge ci obbliga a farlo? Se possiamo costituire due condomini, cioè uno per ogni scala? Con quante unità immobiliari la legge obbliga a costituire un condominio e sono inclusi i negozi? Cioè la nostra scala con 6 unità residenziali e un negozio è obbligata per legge ad avere un amministratore? Siamo obbligati a fare condominio con tutte e due le scale?

L’ articolo 1129 del Codice civile regola l’obbligo di nomina di un amministratore di condominio: quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Ciò non toglie che i proprietari delle unità abitative e dei negozi condominiali possano eleggere un amministratore di condominio anche se in numero minore di otto.

I proprietari di appartamenti e negozi ubicati in due edifici con scale indipendenti possono nominare due differenti amministratori se, e solo se, nell’edificio servito da una scala non esistono spazi e strutture comuni anche all’edificio servito dall’altra scala.

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11 Febbraio 2022 · Piero Ciottoli

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