Concessione microcredito e articolo 48 bis del DPR 602/1973

La PA e le società a partecipazione pubblica devono effettuare controlli di cui all'articolo 48 bis DPR 602/1973 prima di accreditare soldi al debitore


DOMANDA

Devo fare richiesta di microcredito di cinque mila euro tramite L’ente locale (senza scopo di lucro) conseguente i danni subiti per l’alluvione del 2023 e seguendo le direttive che mi sono state comunicate ho prodotto tutta la documentazione occorrente. Il microcredito viene così concesso: l’Ente riceve e compila la richiesta che, motivata e comprovata che i danni subiti riguardano l’alluvione, trasmette la pratica approvata presso l’Istituto Bancario convenzionato che apre un c/c apposito per il richiedente (facoltativo l’accredito dello stipendio/pensione che nel mio caso viene ricevuto presso le Poste), con rilascio carta bancomat per i prelievi, cui sullo stesso c/c avverrà il rimborso. Fin qui tutto positivo (un respiro economico per chi ha dovuto rinunciare a tutto); il motivo che però mi porta a chiedere una importante informazione è questo: sebbene l’Ente non è un istituto bancario che si avvale della banca dati per la concessione del microcredito (ma solo a dare un minimo di sollievo ai danneggiati) può però la banca che deve aprire il c/c, per versarvi i 5 mila euro, fare questi controlli? Chiedo questo perché ho una ritenuta obbligatoria sulla pensione e una accodata a conseguenza di due mancati rimborsi di due finanziarie cui non sono riuscita a completare per sopravvenute disastrose situazioni.


RISPOSTA

L’articolo 48 bis del DPR 602/1973 stabilisce che la Pubblica Amministrazione (PA) e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad euro cinquemila, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Ora, il prestito non supera i 5 mila euro e l’Istituto di credito, quasi sicuramente, non è a prevalente partecipazione pubblica.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) che si occupa della riscossione coattiva dei crediti insoddisfatti vantati da buona parte della Pubblica Amministrazione e di tutte le procedure di controllo previste dall’articolo 48 bis, verrà sicuramente informata dell’accredito in conto corrente dell’importo ottenuto in prestito, ma troppo tardi per pignorare l’importo accreditato in conto corrente. Pertanto, si consiglia il debitore inadempiente di non lasciare denaro disponibile in conto corrente se si hanno contenziosi in corso con AdER.


14 Settembre 2024 - Paolo Rastelli


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