Comunicazione preliminare avvio procedure esecutive Equitalia a più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale

Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, TARSU - prescrizione, TARSU TARI TIA - prescrizione












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Ho recentemente ricevuto (fine novembre 2016), da parte di equitalia, una comunicazione preliminare all’avvio di procedure esecutive in relazione ad una cartella esattoriale emessa nel 2008 per tributi tarsu 2006 non versati, con ruolo del 2007. Ho verificato con equitalia che nessun altro avviso/sollecito è mai stato emesso tra la cartella del 2008 e la recente comunicazione in oggetto che mi ha reso consapevole della situazione.

Mi chiedevo preliminarmente se la mancata riscossione del debito da parte dell’esattore per più di cinque anni dall’invio della cartella, configurasse una prescrizione del diritto a riscuotere e, in caso affermativo, se l’invio dell’ultima comunicazione, successivo alla prescrizione, ne interrompesse i termini.

Partiamo dal presupposto che il termine di prescrizione per l’avvio delle procedure esecutive di riscossione coattiva a seguito della notifica di una cartella esattoriale segua quello del tributo in riscossione e che l’unica eccezione sia rappresentata dal termine di prescrizione decennale per l’avvio delle procedure esecutive di riscossione coattiva a seguito della notifica di una cartella esattoriale originata da debiti erariali (IRPEF, IVA eccetera).

Infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (fra le altre, cassazione 12263/2007).

Gli stessi giudici hanno poi enunciato (sentenza 4283/2010) il principio di diritto secondo il quale la prescrizione della cartella esattoriale è decennale qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (in tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente breve quinquennale in quello decennale) e/o quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali.

Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione (quinquennale o triennale, nel caso di bollo auto) il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

Insomma, se dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel lontano 2008, non è intercorsa con il debitore altra comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione, dubitiamo che Equitalia possa legittimamente avviare le procedure esecutive di riscossione coattiva nei confronti del debitore stesso se il credito portato dal titolo esecutivo ha natura di tributo locale (appunto, la TARSU).

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17 Dicembre 2016 · Paolo Rastelli

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