Composizione nucleo familiare – Quali sono le nuove regole?

Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica












Mi è stato detto che con la nuova manovra fiscale sono cambiate diverse regole per quanto riguarda i parametri di composizione del nucleo familiare, ai fini ISEE, Irpef, eccetera.

Potrei sapere, in breve, quali sono le novità più importanti?

Grazie all’entrata in vigore della manovra fiscale, con disposizioni inerente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza, sono state apportate anche delle modifiche alle regole di composizione del nucleo familiare, previste dall’articolo 3 del DPCM 159/2013.

Difatti, con la nuova formulazione dell’articolo appena citato, due saranno le novità più importanti:

1) I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

2) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF (cioè percepisce un reddito annuo lordo complessivo inferiore o uguale a 2.840,51 euro), non è coniugato e non ha figli. Prima, per poter uscire dal nucleo familiare dei genitori, anche abitando da solo al Polo Sud, il figlio maggiorenne doveva essere coniugato, oppure avere figli, oppure guadagnare più di 2.840,51 euro lordi all’anno.

Ma vediamo nel dettaglio le regole che governano, dall’entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza, la composizione di un nucleo familiare:

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e’ attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge. I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale (articolo 711 del codice di procedura civile) o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale, ovvero quando ne è stata ordinata la separazione (articolo 126 del codice civile); quando la diversa residenza e’ consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; quando uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; quando si e’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e’ stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita’ e’ considerato nucleo familiare a se’ stante.

Il figlio maggiorenne, che non ha ancora compiuto 26 anni, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF (sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell’anno di imposta hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e indipendentemente che la detrazione per familiare a carico sia stata fiscalmente fruita o meno), nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (qui si intende convivenza per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili)) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo e’ considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

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10 Gennaio 2019 · Andrea Ricciardi