Composizione Nucleo Familiare DSU/ISEE figlio non convivente di 33 anni

Avrei bisogno di un chiarimento: ho 33 anni, sono disoccupato ed ho acquistato un immobile nel 2018 con la mia compagna mediante mutuo cointestato.












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Avrei bisogno di un chiarimento: ho 33 anni, sono disoccupato ed ho acquistato un immobile nel 2018 con la mia compagna mediante mutuo cointestato. Tra qualche giorno dovrei trasferirmi lì e quindi trasferire anche la residenza. Attualmente risiedo con i miei genitori; la mia compagna si trasferirà a fine anno. La mia domanda è: qualora, dopo aver trasferito la residenza, dovessi richiedere l’isee al patronato, quale nucleo familiare bisogna prendere in considerazione?.

Se, per ipotesi, portassi la residenza l’11 Febbraio e il 18 Febbraio richiedessi l’Isee (DSU), dovrei dichiarare come nucleo familiare solo me stesso? Ho letto sul vostro forum che da poco sono cambiate le regole e che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF (cioè percepisce un reddito annuo lordo complessivo inferiore o uguale a 2.840,51 euro), non è coniugato e non ha figli; io ho 33 anni, sono disoccupato (reddito 0), non sono a carico ai fini Irpef dei miei genitori, non sono sposato e non ho figli, rientro in questa categoria?

Non ho ben capito se devono essere rispettati tutti e tre i requisiti o basta solo uno di essi, tipo l’aver compiuto 26 anni e non essere convivente con i genitori. Spero possiate aiutarmi a risolvere questo dilemma.

Chi convive con i propri genitori e non produce reddito (reddito zero) è a carico fiscale dei propri genitori, indipendentemente dal fatto che i genitori fruiscano, o meno, delle detrazioni per figlio a carico (fiscale) in sede di dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, solo a scopo di precisazione per chi ci leggesse, un figlio non convivente con i propri genitori, che ha età maggiore di 26 anni può costituire nucleo familiare a sè stante (anche formato da un unico elemento). Se, invece, ha età minore di 26 anni, per formare nucleo familiare autonomo (senza includere i propri genitori) qualora non conviva con i propri genitori, deve possedere uno dei requisiti seguenti: avere figli e/o essere coniugato e/o percepire reddito superiore a 2840,51 euro.

Per rispondere alla domanda specifica, il nucleo familiare riferito alla DSU/ISEE presentata il giorno 18 febbraio deve essere coerente con la famiglia anagrafica accertata dallo stato di famiglia emesso, dall’anagrafe della popolazione del comune di residenza, lo stesso giorno (o in precedenze se non sono intervenuti cambiamenti).

E’ lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Questo per quanto attiene l’eventuale incremento della famiglia anagrafica quando la sua compagna, a fine anno, si trasferirà a convivere.

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5 Febbraio 2019 · Ornella De Bellis

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