Compensazione dei debiti esattoriali derivanti da accertamenti per imposte evase con i crediti di imposta riconducibili a prestazioni professionali rese in ambito bonus edilizi (superbonus110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus)

L’AdE ha indicato i codici tributo da utilizzare negli F24 per la compensazione dei debiti esattoriali con i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi












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Ho alcune cartelle esattoriali insolute presso Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) relative ad accertamenti per imposte evase: per alcuni di questi importi avevo aderito a rateizzazione, tuttavia non andata completamente a buon fine per impossibilità a pagare.

Per i lavori che seguo relativi alla mia professione ho maturato crediti fiscali derivanti da bonus edilizi: posso utilizzare i crediti maturati per compensare le cartelle in oggetto?

Se sì, qual è la procedura da adottare con ADER e quali sono le modalità di pagamento con f24? Dovrò farmi assistere da un un commercialista oppure posso procedere da solo?

I crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, Superbonus compreso, sono utilizzabili in compensazione per i versamenti con modello F24 di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, tasse varie.

La possibilità di utilizzo del credito in compensazione è aperta a chi ha ottenuto il il credito tramite sconto o cessione ovvero:

– al fornitore/professionista che abbia applicato lo sconto in fattura.
– all’eventuale primo cessionario del credito.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 12/E/2022 con la quale sono stati indicati i codici tributo da utilizzare negli F24 per la compensazione dei debiti esattoriali con i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi:

7701 denominato CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS articolo 119 decreto legge 34/2020 – articolo 121 decreto legge 34/2020;
7702 denominato CESSIONE CREDITO – ECOBONUS articolo 14 decreto legge 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7703 denominato – CESSIONE CREDITO – SISMABONUS articolo 16 decreto legge 63/2013 e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7704 denominato – CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA articolo 16-ter decreto legge 63/2013 nonché articolo 121 decreto legge 34/2020;
7705 denominato – CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019 – e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7706 denominato – CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7707 denominato – CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE articolo 119-ter decreto legge 34/2020 e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7711 denominato – SCONTO – SUPERBONUS articolo 119 decreto legge 34/2020 – articolo 121 decreto legge 34/2020;
7712 denominato – SCONTO – ECOBONUS articolo 14 decreto legge 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7713 denominato – SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7714 denominato – SCONTO – COLONNINE RICARICA articolo 16-ter decreto legge 63/2013 e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7715 denominato SCONTO – BONUS FACCIATE articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019 e articolo 121 decreto legge 34/2020;
7716 denominato SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR nonché art. 121 DECRETO LEGGE 34/2020;
7717 denominato SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE articolo 119-ter decreto legge 34/2020 e articolo 121 decreto legge 34/2020.

Il modello F24 in compensazione va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: è consigliabile farsi assistere da un professionista del settore.

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10 Novembre 2023 · Giorgio Valli

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