DOMANDA
Ma con il comodato d’uso gratuito parziale del proprio immobile di proprietà, si può compromettere/ perdere la propria residenza in esso? Grazie
RISPOSTA
Quando il soggetto conduttore titolare del contratto di comodato (comodatario) si presenta negli uffici anagrafici per formalizzare il proprio cambio di residenza, l’ufficiale di anagrafe è autorizzato a cancellare come irreperibili i precedenti occupanti ancora residenti nell’unità abitativa se, e solo se, il comodatario risulta titolare del contratto di comodato relativo all’intero appartamento.
Qualora, invece, il contratto di comodato si riferisca ad una parte ben definita e circoscritta dell’immobile, il comodatario che intendesse trasferire la propria residenza nell’appartamento ricevuto in comodato, deve esibire all’ufficiale di anagrafe il modulo ministeriale sottoscritto dal precedente occupante (il comodante o un precedente conduttore) in cui quest’ultimo sottoscrive il proprio consenso acché il comodatario elegga anch’egli, come propria residenza, l’unità abitativa in cui è ubicata la cosa concessa in comodato.
Ricordiamo, infine, per completezza che secondo l’articolo 1803 del codice civile il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito
31 Marzo 2021 - Rosaria Proietti