Come tutelare il coniuge da eventuali rivalse dei debitori

Il problema si pone solo nel caso in cui il prestito da lei contratto sia stato perfezionato in epoca successiva alla data di matrimonio.












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Tempo fa ho contratto un debito relativamente alto con un privato che, a distanza di quasi cinque anni, non sono riuscita a pagare: giustamente il privato ora mi ha inviato una lettera di mora che interrompe la prescrizione, dicendo che dovrà, suo malgrado, procedere con la riscossione coattiva.

Io sono nullatenente, in quanto non possiedo alcun bene sia mobile che immobile, insomma niente di niente; nemmeno ho un lavoro. Sono sposata in regime di separazione dei beni; la casa dove ho la residenza è stata acquistata da mio marito anni prima di conoscerci. I mobili invece ci sono stati regalati dai suoi genitori.

La mia domanda è: possono comunque rivalersi sul mobilio? posso provare che nulla in questa casa è di mia proprietà, anche se ne usufruisco?

Il problema si pone solo nel caso in cui il prestito da lei contratto sia stato perfezionato in epoca successiva alla data di matrimonio.

In tale ipotesi, la discriminante teorica su cui si muove la possibilità che il suo creditore possa esperire un’azione esecutiva nei confronti dell’altro coniuge è la capacità di dimostrare (si tratta di un onere del debitore) che il prestito non è stato utilizzato per soddisfare esigenze familiari oppure che il creditore era a conoscenza della non riconducibilità del prestito a esigenze familiari. Ciò indipendentemente dal regime di gestione dei beni (comunione o separazione) adattato dai coniugi.

Per quanto attiene, invece, l’eventuale pignoramento presso la residenza del debitore è necessario segnalare che, in base a recente giurisprudenza, l’esibizione all’ufficiale giudiziario di documentazione attestante che i beni – rinvenuti nell’abitazione in cui il debitore domicilia o ha la propria residenza – appartengano a terzi, non preclude il pignoramento. I terzi proprietari, per ottenere la liberazione dei beni pignorati, devono avviare, comunque, innanzi al giudice competente (e con il supporto di un legale) un’azione di opposizione all’esecuzione.

L’opposizione all’esecuzione deve essere basata su fatture di acquisto oppure su atti trascritti o registrati, quali ad esempio una donazione o un contratto di comodato.

Naturalmente, tali documenti devono riportare una descrizione sufficiente a poter individuare il bene pignorato nonché avere data precedente a quella di avvio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore.

Va anche detto che il pignoramento presso la residenza del debitore è economicamente conveniente per il creditore solo nel caso in cui sia ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore, che possano essere collocati all’asta ad un prezzo che consenta il rimborso parziale, almeno, del credito vantato.

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1 Agosto 2014 · Ornella De Bellis

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