DOMANDA
Sono una studentessa universitaria, orfana di madre e con residenza autonoma: facendo lavori occasionali (al momento percepisco solo la NASPI) non raggiungo il reddito minimo per poter presentare l’ISEE autonomo ai fini della riduzione della contribuzione, per cui dovrei presentare l’ISEE di mio padre col quale però non ho rapporti da anni. Mi sono rivolta ai servizi sociali per capire se potevo ottenere la Dichiarazione di estraneità economica e affettiva per poterlo escludere dall’ISEU ma mi hanno risposto che non essendo stata prodotta negli anni alcuna documentazione ufficiale che attesti la qualità dei rapporti (cioè querele, sentenze di tribunale, condanne per maltrattamenti eccetera) non possono rilasciarmela. Mi hanno detto che l’unica via percorribile è quella di presentare ricorso per il mantenimento, quindi seguire vie legali.
Volevo capire se è davvero necessaria l’esistenza di sentenze di tribunale per richiedere il rilascio della Dichiarazione di estraneità, strada che preferirei rispetto a quella del ricorso.
RISPOSTA
Purtroppo, i servizi sociali dei Comuni italiani hanno, ciascuno, un proprio regolamento interno finalizzato al rilascio di un documento che attesti, ai fini ISEE, l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra il richiedente ed uno o entrambi i propri genitori oppure fra il richiedente ed il padre naturale del bambino con cui il richiedente convive.
Non esiste una procedura standard, definita per legge: si tratta, in realtà, di un documento sottoscritto dal dirigente dei servizi sociali comunali il quale, sebbene con il supporto investigativo della polizia municipale, si assume la personale responsabilità di consentire al richiedente di compilare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) escludendo dal nucleo familiare l’apporto reddituale e patrimoniale di uno o di entrambi i suoi genitori (ISEE per l’Università) oppure del padre naturale del bambino con il quale il richiedente convive (ISEE minorenni).
In tale incertezza normativa si può anche comprendere la prudenza (rispetto al rischio di essere poi obbligato a rifondere il danno erariale arrecato allo Stato) di chi è chiamato a sottoscrivere l’atto di attestazione, che, spesso, preferisce appoggiarsi a documentazione proveniente dai tribunali (sentenze afferenti questioni di mantenimento dei figli, esistenza di querele per maltrattamenti, eccetera), invece di formulare un proprio autonomo giudizio sui rapporti economici ed affettivi intercorrenti fra il richiedente l’attestazione di indipendenza economica ed inesistenza di vincoli affettivi, ed i membri che intenderebbe escludere del proprio nucleo familiare.
12 Febbraio 2021 - Genny Manfredi
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