Il pignoramento di una pensione gravata da cessione del quinto già perfezionata e la capienza per pignoramenti concorrenti

La trattenuta si calcola sulla pensione considerata al netto degli oneri fiscali ma al lordo di rata di cessione del quinto e dei pignoramenti pregressi












Immetto Vostra appendice:Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso una cessione del quinto di 100 euro, sempre in assenza di pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, ammonta, invece, a 450 euro (la metà del reddito percepito di 1100 euro a cui va sottratto il rateo mensile impegnato nella cessione del quinto).

In sostanza se la mia pensione accreditata è di 1500 euro netti e da questa sottraiamo e già perfezionato una cessione del quinto di 275 euro, il risultato è di 1225 a cui va sottratto il minimo vitale odierno. Di questo ultimo risultante che deriva e per comodità circa 500 euro pignorabile per il 20% e risulterebbe 100 euro la quota pignorabile. Prego se confermate ciò

Se la sua pensione accreditata in banca è di 1500 euro e ad essa aggiungiamo 275 euro prelevati alla fonte (INPS) per servire la cessione del quinto già perfezionata, vuol dire che lei percepisce una pensione, al netto degli oneri fiscali, di 1775 euro.

Ora, una cosa è la capienza per tutti i possibili pignoramenti concorrenti (di natura ordinaria, esattoriale e alimentare) e per una cessione del quinto concessa prima degli intervenuti pignoramenti, che risulta essere pari a 1.775/2 = 887,5 euro. Altra cosa è il la quota di pensione prelevabile dal terzo pignorato INPS per crediti ordinari che è, invece, pari al 20% di quanto eccede il minimo vitale.

Se assumiamo, per semplicità (come lei fa), un minimo vitale di 500 euro, ogni mese l’INPS le tratterrà, oltre ai 275 euro che vanno a rimborso del prestito della cessione del quinto, anche il 20% di (1.775 – 500) ovvero 255 euro.

La capienza invece serve a limitare i pignoramenti concorrenti per debiti, ovviamente di natura diversa: ammettiamo che, dopo il pignoramento per crediti ordinari, arrivi il coniuge separato a cui lei non versa l’assegno di mantenimento, fissato in sede giudiziale per coniuge separato e i figli, in 700 euro e, immaginiamo, che il coniuge beneficiario del mantenimento si rivolga al giudice per ottenerne il pagamento diretto ex articolo 156 del codice civile.

Se lei è fortunato, e capita in un tribunale che equipara il prelievo diretto ex articolo 156 del codice civile ad un pignoramento per crediti alimentari, il Presidente del Tribunale adito dal coniuge separato imporrà all’INPS di assegnare direttamente al beneficiario solo euro 357,5. Infatti, deve risultare che l’importo della cessione del quinto in corso (275 euro) + il prelievo del pignoramento per debiti ordinari in corso (255 euro) + il prelievo diretto ex articolo 156 del codice civile da versare al coniuge separato a cura dell’INPS, non sia superiore alla capienza, già calcolata in 887,5 euro.

Non è corretto asservire quelle che chiama “appendici” agli scenari più favorevoli che lei si prefigura.

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15 Gennaio 2019 · Roberto Petrella