Chiamato tenuto alla collazione che rinuncia all’eredità – E’ comunque obbligato a conferire alla massa ereditaria le donazoni ricevute in vita dal de cuius?

Riduzione e collazione eredità, rinuncia eredità












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A seguito della rinuncia all’eredità del padre, il figlio, citato nel giudizio di riduzione per lesione della legittima da parte del fratello del padre, può chiedere di inserire nell’asse ereditario come collazioni le donazioni fatte al padre rinunciate da parte del de cuius?

La rinuncia alla qualità di erede consente al chiamato di sottrarsi alla collazione: infatti, il codice civile (articolo 737) dispone che i figli, i discendenti dei figli ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

Il chiamato che rinuncia non concorre alla successione e, pertanto non è tenuto all’obbligo di collazione: pertanto, accade talvolta, che il donatario rinunci all’eredità, se la donazione ricevuta eccede il valore della quota che gli spetterebbe come erede (sempre, beninteso che la donazione non ecceda la quota disponibile al de cuius).

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10 Giugno 2019 · Annapaola Ferri

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