Chiarimento su decadenza della cartella di pagamento – Differenza con la decadenza degli avvisi di accertamento

Cartella esattoriale prescrizione e decadenza












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Io so che la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 25 DPR 602/1973): quindi se l’Agenzia scopre un errore nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2017, può chiedere il pagamento al contribuente entro il 31 dicembre del 2020. Dopo tale data non potrà più chiedere nulla al contribuente.

Ho letto un articolo qualche giorno fa dove c’è scritto che l’ADE ha anche il potere di notificare avvisi accertamento entro il quinto anno successivo a quello della dichiarazione irregolare. Quindi, vorrei capire, la questione si chiude il 31 dicembre 2020 oppure il 31 Dicembre 2022?

Lei confonde la decadenza della possibilità di notificare al contribuente un avviso di accertamento con quella di notificare una cartella esattoriale una volta che l’accertamento d’ufficio sia divenuto definitivo, o sia stata presentata dichiarazione dei redditi (con irregolarità formali rilevate, che però non incidono sulla formazione dell’imponibile).

Per la seconda questione, vale l’articolo 25 (Cartella di pagamento) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) secondo il quale il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (controllo della correttezza delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti esposte in dichiarazione nonché dei calcoli effettuati nel prospetto di riepilogo);

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione (incrocio con i dati provenienti dall’Anagrafe Tributaria);

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Invece, per quanto attiene la decadenza della possibilità di notificare l’avviso di accertamento relativo all’omesso o insufficiente versamento dell’IRPEF, bisogna andare all’articolo 43 (Termine per l’accertamento) del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), a mente del quale, per i periodi d’imposta a partire dal primo gennaio 2016, gli avvisi di accertamento potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per i periodi d’imposta precedenti (2015, 2014, 2013 ecc.), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

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18 Dicembre 2019 · Giorgio Valli

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