Legge 3/2012 (salva suicidi) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento – L’accordo bisogna raggiungerlo con almeno il 60% dei creditori oppure con i creditori titolari di almeno il 60% dell’esposizione debitoria?

Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












Vorrei chiedere se in caso mi rivolgessi al Giudice per omologare un accordo con i creditori, il 60% di assenso da parte dei creditori è riferibile al numero dei creditori o al totale dell’importo dovuto? Per esempio se io devo 50.000 a una banca, altri 5.000 alla stessa banca, e prestiti ad altre 4 banche, è necessario che 3 su 5 creditori siano d’accordo oppure conta l’ammontare dei debiti? (l’ammontare della banca 1 è di 55.000 mentre la somma delle altre 3 meno di 10.000 per esempio).

Vorrei chiedere, inoltre, se qualcuno può darmi un’indicazione circa le spese da sostenere per un eventuale piano del consumatore o di un accordo se il primo non venisse accettato. Ho letto sul web che rivolgendosi direttamente al tribunale sarebbero da pagare circa 500 euro.

Naturalmente, all’omologa all’accordo devono acconsentire i soggetti che risultano titolari dei crediti per il 60%, almeno, dell’intera esposizione debitoria accertata.

Per quel che attiene i costi, non esiste, al momento, un tariffario. Andrebbero, pertanto, individuati uno o più professionisti con i requisiti descritti in questo precedente topic ai quali chiedere un preventivo.

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12 Novembre 2016 · Carla Benvenuto