Prestito dietro cessione del quinto e passaggio in pensione prima che il rimborso sia stato integralmente completato

Cosa accade se il passaggio in pensione interviene prima che il rimborso sia stato integralmente completato












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Ho un cessione del quinto sullo stipendio di euro 25 mila totali, con 3 anni già pagati a 280 euro al mese con scadenza a luglio 2025 e a fine anno vado in pensione: come si comporterà la banca con la rimanenza del debito? Ho un tfr in azienda lordo di euro 15 mila euro e un fondo pensione azimut di euro 9000. Oltre al TFR in azienda mi preleveranno anche il fondo pensione? Oppure la rimanenza del debito la dovrò pagare a parte?

Diciamo che in teoria una situazione come quella che andiamo ad esaminare non dovrebbe mai verificarsi posto che l’articolo 23 del DPR 180/1950 stabilisce che l’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Ma, come spesso succede, la pratica è tutta un’altra storia.

Se il datore di lavoro è la Pubblica Amministrazione (PA), la trattenuta verrà perpetuata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS): altrimenti, il datore di lavoro sarà costretto a prelevare un quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da destinare al cessionario.

Se il datore di lavoro non è la PA ed il prestito dietro cessione del quinto dello stipendio è stato notificato al gestore del fondo di previdenza complementare, anche quest’ultimo, in assenza di liberatoria concessa dal cessionario per estinzione anticipata della cessione, dovrà trattenere il montante netto maturato dal cedente (il debitore) da corrispondere, fino a soddisfacimento del credito, al cessionario (la banca erogatrice del prestito dieto cessione del quinto).

Qualora dovesse residuare ancora qualcosa da rimborsare, cedente e cessionario potranno accordarsi per l’estinzione anticipata, per un piano di rientro rateale oppure per un prestito dietro cessione del quinto della pensione finalizzato, integralmente o parzialmente, ad estinguere il residuo del prestito dietro cessione del quinto dello stipendio.

In assenza di un accordo il cessionario potrà procedere al pignoramento della pensione.

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30 Giugno 2021 · Lilla De Angelis

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