Cessione del quinto e debiti alimentari – Posso chiedere una riparametrazione al ribasso della rata?

Cessione del quinto e debiti alimentari - Posso chiedere una riparametrazione al ribasso della rata?












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Ho in corso, dal 2013, un finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio: poiché dal 2017 sono civilmente separato con obbligo di alimenti mensili di mille euro la mia domanda è:

– considerato che il mio stipendio attuale è di €2 mila euro, posso ottenere una riparametrazione al ribasso della cessione del quinto dagli attuali € 363 in ragione del nuovo impegno giudizialmente stabilito?

– il finanziamento è a 30 anni: è vero che al decimo anno non sarà più operata cessione se non con rinnovo bilaterale?

Il DPR 180/1950 all’articolo 35 (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione) prevede che, qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

Si tratta, tuttavia di riduzioni dell’importo mensile erogato dal datore di lavoro, per cui il diritto a corrispondere mensilmente una rata mensile che sia pari al 20% della retribuzione effettivamente percepita dal debitore si ottiene, a parte le dinamiche salariali che possono interessare l’azienda del lavoratore, solo a seguito di pignoramento dello stipendio riconducibile ad azioni esecutive dei creditori o per obblighi derivanti da provvedimenti giudiziali di versamento diretto di crediti alimentari ex articolo 8 della legge 898/1970 o articolo 156 del codice civile; sempre a patto, naturalmente, che tali prelievi portino ad una riduzione di almeno un terzo dello stipendio al netto di oneri fiscali e contributivi nonché al lordo di cessioni del quinto, prestito delega, pignoramenti e prelievi diretti.

Sembra assurdo che, con un accordo di separazione omologato o un decreto di assegnazione comunque fissato dal tribunale, non sia possibile applicare quanto disposto dall’articolo 35 del DPR 180/1950. Il problema è che il datore di lavoro, per poter giustificare l’abbattimento unilaterale della rata mensile da versare al creditore assistito da cessione del quinto, deve essere messo nelle condizioni di legge.

Quanto premesso non è ostativo ad una ristrutturazione del prestito assistito da cessione del quinto, con contestuale riparametrazione dell’importo della rata mensile, attraverso un accordo fra creditore e debitore.

Per legge, il prestito per cessione del quinto ha durata massima decennale: se il piano di rimborso ha durata maggiore e il debitore vuole continuare a pagare le rate attraverso il proprio datore di lavoro, allora il contratto va rinnovato.

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23 Gennaio 2018 · Ornella De Bellis

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