Nei contratti di credito a consumo collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi l'inadempimento del fornitore è di grave entità. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo della finanziaria di rimborsare al cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Il cliente ha l'obbligo di segnalare alla finanziaria il grave inadempimento del fornitore di beni o servizi mediante invio alla stessa di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia della diffida ad adempiere inviata al fornitore di beni e servizi. La diffida ad adempiere dovrà necessariamente contenere: l'intimazione al fornitore di beni o servzi ad adempiere entro un congruo termine; la dichiarazione che, decorso inutilmente detto ...
Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, l'inadempimento del fornitore risulta non essere di scarsa importanza. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Nei casi d'inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti ...