Casa di proprietà ai fini ISEE e AdI ed esenzione IMU

Se il valore ai fini IMU, dell’immobile ricevuto in dono, è di 29 mila euro, non è precluso l’accesso al beneficio Assegno di Inclusione (AdI)












Anni fa mia nonna ha donato a me e mio fratello la casa in cui viveva con la clausola che sarebbe passata a noi alla sua morte: un paio di settimane fa è venuta a mancare, con lei viveva mia madre che continua ad abitare lì, mentre io sto in affitto e vivo sola con una bimba di un anno.

Avendo fatto la domanda per ADI questo fatto può compromettere l’eventuale accettazione della stessa? L’immobile è valutato 29.000 euro; inoltre volevo sapere se dovrò pagare l’Imu in quanto non posso mandare via mia mamma quindi dovrò farle un contratto in comodato d’uso gratuito.

La base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che:
– siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (quindi anche ai propri genitori);
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il comodante può peraltro possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

In altre parole l’IMU, se sono rispettate le regole appena enunciate, è comunque dovuta, seppure nella misura del 50%.

Se il valore ai fini IMU dell’immobile ricevuto in dono è di 29 mila euro, non è precluso l’accesso al beneficio Assegno di Inclusione (AdI).

Tuttavia l’immobile in cui il proprietario non risiede, potrebbe generare un reddito ISEE (comunque minore di 6 mila euro annui) che verrebbe decurtato dall’importo massimo attribuibile per l’AdI.

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2 Gennaio 2024 · Giorgio Valli