Cartelle esattoriali per debiti contributivi INPS annullate e rottamazione ter per quelle non annullate

Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali












Approfittando della riapertura dei termini vorrei usufruire del saldo e stralcio, ho perciò chiesto il prospetto della mia situazione all’ADER. In esso non ci sono più delle cartelle relative al 2009 e 2010 per contributi INPS il cui valore iniziale era inferiore a 1000 euro. So che l’INPS inizialmente aveva fatto muro allo stralcio di queste cartelle dicendo che andassero conteggiate anche le sanzioni, a differenza di quanto detto dal ministero, e che quindi tali cartelle erano in una sorta di limbo. Adesso girando in rete ho trovato un paio di portali che dicono che l’INPS ha accettato di considerare solo i carichi iniziali e quindi di stralciare le cartelle. Me lo confermate? è per questo che non le trovo nel prospetto del saldo e stralcio?

Io non sono in possesso delle credenziali per controllare sul sito, un professionista abilitato può farlo per me? Grazie

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 119/2018 dispone che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.

Le cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, che, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni superavano i mille euro alla data del 24 ottobre 2018, possono essere oggetto di definizione agevolata (rottamazione ter ) in base all’articolo 3 del decreto legge 119/2018 e al decreto legge 34/2019, che ha riaperto i termini per fruire della rottamazione fino al 31 luglio 2019.

La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Infine, va sempre ricordato che con la definizione agevolata sono comunque dovuti gli interessi legali (diversi dagli interessi moratori) sul debito iscritto a ruolo, maturati nel periodo di tempo intercorrente fra la data ultima in cui il tributo doveva essere pagato e quello in cui viene saldato il conto in sospeso.

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15 Luglio 2019 · Patrizio Oliva

Faccio seguito alla risposta alla mia precedente domanda. In una delle cartelle a cui faccio riferimento le voci sono: carico affidato, debito residuo scaduto (uguali tra loro), interessi di mora, compensi di riscossione e somme aggiuntive omesso pagamento. Gli interessi di mora sono lo stesso degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo? chiedo da totale ignorante in materia. Perché se non lo sono, allora chiedo, gli interessi di mora vanno computati o meno? perché togliendoli e lasciando tutte le altre voci il totale scende comunque sotto i 1000 euro. E tutte queste cartelle non mi risultano neanche nel prospetto della rottamazione ter che ho chiesto contemporaneamente a quello per lo stralcio.

Le cartelle esattoriali emesse per il mancato o ritardato pagamento (all’INPS) dei contributi previdenziali ed assistenziali sono gravate dalle cosiddette sanzioni civili che hanno la funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il mancato tempestivo pagamento di contributi. Le sanzioni civili, indicate anche come interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in soldoni e per quello che qui interessa, non possono essere ricondotte ad interessi di mora.

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15 Luglio 2019 · Carla Benvenuto