Cartelle esattoriali e condono

Le cartelle esattoriali fino al 2010, di importo non superiore a 5 mila euro, saranno condonate a chi ha un reddito IRPEF minore di 30 mila euro


DOMANDA

In base alle ultime direttive governative, le cartelle esattoriali fino al 2010, di importo non superiore a 5 mila euro, saranno condonate a chi ha un reddito IRPEF minore di 30 mila euro.
Ma la data è da considerare quella del verbale (indicata nella cartella) o dalla ultima notifica che appare sulla cartella esattoriale sotto la voce “Data notifica”?
Ad esempio se ho 4 cartelle esattoriali di importo minore di 5. 000,00 ed ho un reddito IRPEF di 25. 000,00:
Multa del 2009 ultima notifica 2017
Multa del 2012 ultima notifica 2015
Tari del 2009 ultima notifica 2017
Tari del 2012 ultima notifica 2015
Saranno o sono già prescritte?


RISPOSTA

Lascerei da parte il tema della prescrizione di una cartella esattoriale, questione molto articolata e complessa per discettare sulla quale occorrono molte più informazioni di quelle referenziate nel quesito.
Per decidere se la cartella esattoriale di importo complessivo (comprendente cioè sanzioni, interessi di ritardato pagamento, spese di esazione e di notifica) non superiore a 5 mila euro, a carico di soggetto con reddito lordo percepito non superiore a 30 mila euro sia annullabile, bisogna guardare alla data in cui l’ente creditore affida la riscossione del credito a Agenzia delle Entrate Riscossione. Si tratta di una data che viene riportata nel documento esattoriale e che è sicuramente precedente alla sua prima notifica.
Tale data deve essere compresa fra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010. Ad ogni buon conto, l’annullamento è automatico: l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER ex Equitalia) conosce la data di affidamento e, incrociando i dati con l’Anagrafe Patrimoniale gestita da Agenzia delle Entrate è anche in grado di conoscere il reddito lordo percepito nel 2019 dal debitore.
Per conoscere la proprie esposizione debitoria esattoriale dopo l’operazione di annullamento, basterà consultare l’area riservata a ciascun debitore disponibile sul sito web di ADER.


28 Marzo 2021 - Paolo Rastelli

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