Cartella esattoriale per l’omesso pagamento del bollo auto 2017 notificata nel giugno 2023 – Perché non può essere considerata prescritta





La cartella esattoriale riconducibile al mancato pagamento del bollo auto 2017 può essere correttamente notificata al debitore entro il 31 dicembre 2023





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Mi è stata notificata il 30 giugno 2023 una cartella per mancato pagamento bollo auto anno 2017: tale cartella però, non è mai stata preceduta da un avviso di accertamento, secondo voi è corretta la notifica della cartella?

Ci sembra di capire che il quesito chieda se una cartella esattoriale, per un bollo auto dovuto e non versato nel 2017, possa essere notificata nel mese di giugno 2023, sapendo che la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica deve essere notificata, a pena di prescrizione del diritto di esigere il tributo da parte della Pubblica Amministrazione competente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere versata (nella fattispecie entro il 31 dicembre 2020).

Ebbene, nel corso del 2020, in relazione alla pandemia Covid, è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione coattiva affidate al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia). In particolare:

– il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
– il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
– il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
– il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha portato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 28 febbraio 2021;
– il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021;
– il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 agosto 2021.

Va poi ricordato che, per i crediti di tipo esattoriale di cui si occupa Agenzia delle Entrate Riscossione, i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

Il che vorrebbe dire che i termini di decadenza e prescrizione dei crediti affidati in riscossione al Concessionario nazionale, ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sono automaticamente prorogati al 31 dicembre 2023.

Pertanto, la cartella esattoriale per mancato pagamento bollo auto anno 2017, è stata correttamente notificata il 30 giugno 2023.

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10 Luglio 2023 · Paolo Rastelli

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