Vizi cartella esattoriale originata da multa non pagata [leggi tutto]
Mi è stata notificata da Equitalia una cartella esattoriale generata da multa autovelox presa in data 14/12/2011, notificata il 29/03/2012, ruolo reso esecutivo 27/11/2015, prima notifica Equitalia 01/07/2016. Nel ruolo non viene riportata la data dell'infrazione, tantomeno nella cartella stessa. Visto che sul sito Equitalia “se ho bene interpretato” dice che se manca la data dell'infrazione si può opporsi con l'autotutela, volevo sapere nella mia situazione posso fare ricorso? e se si può bastare l'autotutela. P.S. non vorrei sembrare quello che non si assume le proprie responsabilità ma questa infrazione per eccesso di velocità in zona limita a 60 km orari transitavo alla folle velocità di 67 km tolta la tolleranza ho superato il limite 2 km. ...
Mi collego ad un mio stesso quesito al quale ho ricevuto cortese risposta, ma che mi lascia un dubbio: riepilogo il caso: il 14/10/2022 ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un verbale stradale che risulta validamente notificato il 18/4/2017. Chiedevo se si potesse invocare la prescrizione trascorsi più di 5 anni dalla notifica della multa alla notifica della cartella. Nella risposta fornita, il gentilissimo Paolo Rastelli mi ha segnalato che per effetto della sospensione della riscossione coattiva operante dal 8/3/2020 al 31/8/2021, anche la prescrizione è stata sospesa e pertanto i termini di notifica della cartella sono validi. A questo proposito vorrei aggiungere alcune informazioni riportate nella Cartella relativamente all'iscrizione a ruolo : "Ruolo n. 2022/xxxxxx. Reso esecutivo in data 16-05-2022. Consegnato il 10-06-2022. Ruolo ordinario." Da queste date si evince che la consegna all'ente di riscossione è avvenuta quando erano già trascorsi i 5 anni. La domanda ...
Cartella esattoriale originata da multa » Illegittima se non riparte dall'opposizione [leggi tutto]
La cartella esattoriale originata da multe è nulla se basata sulla contravvenzione e non sulla sentenza del giudice. Se vi è stata opposizione ad una contravvenzione per violazione del codice della strada, la cartella esattoriale che rimanga fondata sul verbale è illegittima. E ciò anche se il ricorso si è concluso col rigetto da parte del giudice di pace. In simili casi il titolo esecutivo diventa la sentenza per cui è ad essa che deve riferirsi la cartella del Fisco. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20983/2014. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, quando un automobilista, ricevuta una multa e proposto ricorso al giudice di pace, perde la causa, essendo obbligato pagare la contravvenzione, Equitalia deve, nella cartella esattoriale, indicare, quale debito principale, la sentenza di rigetto dell'opposizione e non il verbale che, a monte, aveva accertato l'infrazione. Al contrario, la cartella esattoriale ...