Cartelle di pagamento – Stralcio dei ruoli fino a mille euro





Nel post una descrizione - si spera esaustiva - dei meccanismi di cancellazione dei ruoli, fino a mille euro, affidati ad AdER dal 2000 al 2015





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Ho una cartella esattoriale del 2007: il mio avvocato mi assicura che è ormai prescritta, ma non posso impugnarla perché non sono uno dei soggetti che lo possono fare.
L’avvocato mi dice che devo aspettare che si faccia viva l’AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia) per la riscossione per poter oppormi in giudizio.
Spero che il nuovo decreto in corso sulle riscossioni mi dia la possibilità di impugnarla o provveda la cancellazione d’ufficio delle cartelle prescritte.
Per intanto formulo i seguenti quesiti.
Nella cartella esattoriale del 2007 sono presenti alcuni ruoli sotto i mille euro di importo di ognuno.
E’ meglio che faccio estratto conto per vedere se sono stati cancellati?
Mi pare che AdER aveva tempo fino al 31.04.2023 per cancellare tali ruoli.
Inoltre in essa, dopo l’elenco dei ruoli, sono presenti le seguenti voci:
-interessi di mora/somme aggiuntive.
-aggio
-rimborsi spese esecuzione
Queste tre voci si prescrivono? E se sì in quanto tempo?
Se l’importo di una di queste voci è inferiore a mille euro dovrebbe essere stata già cancellata dalla Agenzia delle Entrate?
Oppure queste tre voci, anche se ognuna è inferiore a mille euro, non fanno parte di quelle cancellabili?
Grazie.

Se non può impugnare la cartella di pagamento del 2007 perché non è un soggetto legittimato a farlo, dubito che potrà farlo quando si farà viva l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

Probabilmente l’avvocato le avrà riferito che per impugnare una cartella di pagamento del 2007, bisogna attendere che AdER tenti di riscuoterla, magari notificando un avviso di ingiunzione.

Tanto premesso, va aggiunto che lo stralcio dei carichi debitori (debiti iscritti a ruolo dalla Pubblica Amministrazione – PA) dipende anche dal tipo di PA creditrice.

In ogni caso, i debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione (AdER, ex Equitalia) nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, al primo gennaio 2023, non superiore ad euro mille, sono automaticamente stralciati (ovvero cancellati, annullati) al 31 marzo 2023.

Lo stralcio riguarda i carichi:
– delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
– degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.

Più in particolare, sono stati annullati automaticamente, alla data del 31 marzo 2023, i debiti:
di importo residuo, all’1 marzo 2023, fino a euro mille, comprensivo di:
– capitale;
– interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– sanzioni;

Se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a € mille, ancorché l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite (così, ad esempio, in presenza di una cartella relativa a due carichi, di cui uno riferito all’IVA pari a € 800 ed un altro alla liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR 600/73, pari a € 910, lo stralcio interessa entrambi);

Non rileva, inoltre, l’importo del carico originario (così, ad esempio, lo stralcio riguarda anche un carico di importo originario pari a € 3.500 il cui ammontare residuo all’1.1.2023 risulta pari a € 960).

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento ai debiti relativi ai carichi riferiti a:
somme di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del Decreto Legge 119/2018, ovvero:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 2015/1589;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe (non le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada), ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

La cancellazione automatica è esclusa, inoltre, con riferimento ai debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione.

É, infine, previsto lo stralcio automatico per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo/di mora e sanzioni, dei debiti di importo residuo al primo marzo 2023 fino ad euro mille, comprensivo di:
–capitale;
– interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– sanzioni;
risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali).

Purché L’Ente creditore, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023, non abbia disposto la disapplicazione delle previsioni in esame

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Con riferimento alle sanzioni amministrative – comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse dalle sanzioni riferite a violazioni tributarie oppure degli obblighi relativi ai contributi o ai premi previdenziali – lo stralcio è applicabile limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, Legge 689/81 e gli interessi di mora ex articolo 30, del DPR 602/73.

Di fatto lo stralcio non riguarda le sanzioni amministrative nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

E’ sicuramente auspicabile procedere alla richiesta di un estratto conto accedendo con le credenziali SPID all’area personale del sito gestito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, allo scopo di verificare il carico debitorio ad oggi residuo.

STOPPISH

15 Luglio 2024 · Paolo Rastelli

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