Cartella esattoriale notificata a soggetto defunto

Cartella esattoriale defunto












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Mio suocero e’ defunto nell’anno 2003 e l’anno successivo Equitalia ha notificato una cartella (IRPEF,IRAP) a lui intestata ed inviata al suo indirizzo di quando era vivente, che gli eredi non hanno ritirato.

Equitalia probabilmente l’ha data notificata per compiuta giacenza dato che dal prospetto della lista delle cartelle da pagare rilasciato dallo sportello provinciale Equitalia compare anche un’altra notifica, della medesima cartella, risalente all’anno 2007.

Sempre verso il defunto.

Anche questa seconda notifica non e’ stata ritirata dagli eredi.

E’ possibile, chiedendo allo sportello Equitalia, accedere agli atti di questa cartella per vedere le due relazioni di notifica per capire se entrambe le notifiche Equitalia le dà per avvenute per compiuta giacenza?

Se così fosse, tale cartella, visto che è intestata a defunto (soggetto inesistente), notificata ad indirizzo di dove ovviamente non abita più e che la compiuta giacenza non tiene conto che il soggetto era ormai defunto, potrebbe, tale cartella essere dichiarata nulla?

L’articolo 65 del DPR 600/1973 dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tale comunicazione ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua effettuazione ed è necessaria affinché l’ufficio sappia a chi intestare e indirizzare i propri atti dopo la morte del debitore originario: gli eredi, infatti, sono responsabili dei debiti del defunto e, pertanto, sono loro i veri destinatari degli atti dell’amministrazione finanziaria.

La cartella di pagamento notificata al domicilio del contribuente defunto è valida ed efficace nei confronti degli eredi, se questi non hanno comunicato ufficialmente all’Agenzia delle entrate il decesso del contribuente e i propri dati ai fini della notifica diretta presso il proprio domicilio.

Il decreto legislativo numero 472/1997 ha stabilito che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse.

Invece, se la cartella esattoriale trae origine da una sanzione amministrativa comminata al defunto, l’articolo 7 della legge 689/1981 ne vieta espressamente la trasmissibilità agli eredi.

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11 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

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