Morosità acqua – Sospensione delle attività di riscossione coattiva e spostamento dei termini di decadenza e prescrizione

Il credito del Comune per l’erogazione di acqua ad uso domestico costituisce un’entrata patrimoniale ordinaria e non tributaria


DOMANDA

Ho ricevuto in data 1/04 un sollecito di pagamento tramite atti giudiziari relativo al canone idrico 2017 ed alla relativa bolletta (mai consegnata): vorrei cortesemente sapere se è sono andati in prescrizione in quanto mi hanno detto dalla sede che il Covid ha sospeso i termini.
Vale anche per le bollette idriche ?


RISPOSTA

La questione è abbastanza articolata e complessa, dal momento che il credito del Comune per l’erogazione al singolo utente di acqua ad uso domestico costituisce un’entrata patrimoniale e, per quanto possa essere riscossa con gli strumenti propri delle entrate tributarie, non si tratta di un’imposta o di una tassa. Ogni pretesa relativa al pagamento dei consumi di acqua potabile è dunque da ritenersi assoggettata alla competenza del giudice ordinario. Punto.
A nostro parere, pertanto, per la bolletta relativa al consumo di acqua potabile non pagato alla scadenza, inteso quale credito ordinario, il giudice competente è quello del Tribunale e in ambito non tributario non risulta essere intervenute alcuna proroga dei termini di prescrizione quinquennale. Sarà necessario tuttavia, farsi assistere da un avvocato per eccepire, in sede di opposizione alla pretesa, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tuttavia, alcune Pubbliche Amministrazioni tendono a confondere le acque, assimilando ad entrate tributarie i canoni per il consumo di acqua potabile. E, solo in tale accezione, si potrebbe parlare di proroga dei termini di prescrizione.
Infatti, è stata decisa, per legge, la sospensione dell’attività di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) – attraverso la notifica di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito – e svolta a favore della Pubblica Amministrazione decisa, per legge, causa emergenza Covid, dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare:
– il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
– il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
– il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
– il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha spostato il termine di sospensione al 28 febbraio 2021;
il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione fino al 30 aprile 2021;
il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione al 31 agosto 2021.
Inoltre, i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015). In pratiche le prescrizioni e decadenze in scadenza fino al 31 agosto 2021 sono state prorogate al 31 dicembre 2023. Ad esempio, una ingiunzione di pagamento notificata nel 2016 che, in assenza di attività intermedie, avrebbe raggiunto la prescrizione breve nel 2021, è prorogata al 31 dicembre 2023
Ora:
a) alcune Pubbliche Amministrazioni hanno inteso estesa anche alla riscossione tributaria locale il provvedimento di legge destinato a regolare la riscossione coattiva del concessionario statale (il comma 7-bis del decreto legge 34/2020 non si applica agli atti relativi agli enti locali);
b) alcune Pubbliche Amministrazioni locali hanno inteso estesa anche alle prescrizioni in scadenza nel 2022, la proroga al 31 dicembre 2023.
Pertanto, se la riscossione coattiva del canone per i consumi di acqua (illegittimamente intesa come entrata tributaria) viene effettuata per conto di una Pubblica Amministrazione locale ed i termini di prescrizione quinquennali sarebbero intervenuti entro il 31 dicembre 2022 (come per un debito in scadenza nel 2017), il creditore, forte della propria posizione di ente impositore, si è avvalso dell’arbitrio – esposto ai punti a) e b) del precedente paragrafo, oltre a quello di considerare come entrata tributaria una semplice entrata patrimoniale – per affermare che i termini per il decorso della prescrizione sono stati sospesi.
Per opporsi, acquiescendo l’interpretazione del canone per il consumo di acqua potabile come entrata tributaria, servirebbe procedere con un ricorso giudiziale da proporre alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, avvenuta il primo di aprile.
La controparte, sa bene, però, che a fronte dell’importo ingiunto,i costi per il ricorso ed il tempo speso nel gestire il contenzioso, non rendono economicamente conveniente proporre il ricorso, per cui il debitore decide, quasi sempre ed ob torto collo, di pagare.
Si tratterebbe, dunque, sempre nell’ipotesi di voler aderire all’interpretazione del credito per consumo non pagato di acqua come credito tributario, di proporre un ricorso giudiziale per contestare la circostanza che:
1) i decreti di sospensione riguardano esclusivamente i crediti per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) e non le amministrazioni locali (si consulti CTP Caserta sentenza 394/2022);
2) in subordine che, in ogni caso, lo spostamento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2023 riguarda esclusivamente le posizioni debitorie i cui termini di prescrizione sarebbero scaduti nel 2020 (dopo il 31 agosto) o nel 2021, e non anche le posizioni debitorie la cui prescrizione sarebbe intervenuta nel corso del 2022.


14 Aprile 2023 - Giorgio Valli

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