Cane lasciato libero in cortile e problemi conseguenti – La sanzione amministrativa per omessa custodia e mal governo di animali





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Da un anno a questa parte, il cane del proprietario sottostante (l’edificio è composto da un piano terra primo piano, soffitta monolocale per un totale di 3 appartamenti) e’ perennemente nel cortile condominiale.

Se devo aprire il cancello per uscire e rientrare con l’auto, succede varie volte al giorno, devo scendere in cortile con moglie o figli affinché il cane non esca dal cortile.

Volevo chiedere, nel caso il cane scappi in strada ed abbia un incidente con un auto di passaggio od anche con la mia, dato che il proprietario del cane non esce dal suo appartamento per tenerlo in custodia, ne sono legalmente responsabile?

Ho avvisato con raccomandata il proprietario della casa da me locata, ma mi dice che lui non c’entra.

Cosa mi consigliate di fare?

Se l’animale è pericoloso (e nessuno può escludere che un cane lasciato libero senza museruola lo sia) il rimedio potrebbe venire da un esposto all’Autorità giudiziaria che invochi la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 672 del codice penale secondo il quale chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro (reato depenalizzato dalla legge 689/1981).

Anche il codice civile, con l’articolo 2052 si occupa della questione, stabilendo che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. In tali termini potrebbe inviare diffida al proprietario del cane (il proprietario dell’immobile da lei locato ha ragione quando afferma che la questione non lo riguarda).

L’elemento specifico della pericolosità dell’animale non è rilevante ai fini della responsabilità del suo proprietario: il Tribunale di Bologna, ad esempio, con una sentenza del 5 settembre 2018, ha condannato il proprietario di alcuni cani che aveva l’abitudine di lasciare gli animali liberi di girovagare nel cortile e negli altri spazi comuni.

Insomma, lei non ha alcuna responsabilità per l’eventuale fuga dell’animale lasciato libero di scorrazzare nel cortile: il comportamento da lei tenuto fino ad oggi è conforme ad etica civico morale.

Per quanto attiene invece, l’eventualità di un investimento dell’animale da parte del veicolo da lei guidato, la Corte di Cassazione (sentenza 13016/1992) ha stabilito che in tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale di cui all’articolo 2052 del codice civile appena citato, concorre con quella posta a carico del conducente del veicolo, a meno che quest’ultimo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

STOPPISH

6 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini

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