Cancellazione della trascrizione di una Domanda Giudiziale

La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue con il consenso della controparte oppure in seguito a sentenza passata in giudicato


DOMANDA

Si è concluso un contenzioso acceso dalla controparte cui riteneva diritti su dei miei immobili, in precedenza posti in promessa di compravendita con un loro parente, in seguito deceduto.


RISPOSTA

L'articolo 2668 del Codice Civile stabilisce che la cancellazione della trascrizione) delle domande giudiziali, delle relative annotazioni, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.



25 Marzo 2023 - Michelozzo Marra


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