Cambio residenza e pignoramento presso terzi

Se l’esito della querela di falso acclarasse la falsità del rifiuto a ricevere il decreto ingiuntivo, il pignoramento sarebbe inefficace












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Sono alle prese con un pignoramento presso terzi effettuato dal mio ex per la restituzione di soldi donati durante la convivenza: la notifica del decreto ingiuntivo non mi è arrivata a causa di un grosso errore da parte del postino che ha dichiarato che ho rifiutato la raccomandata. Quando io quel giorno ero lontanissima per lavoro da casa (querela di falso) e quindi è stata fissata udienza per far cessare l’esecutività del titolo.

A causa di questa notifica infatti non ho mai potuto fare opposizione e mi é stato invece notificato il precetto e successivamente il pignoramento presso terzi. Siccome la liquidità che c’era sul conto non bastava a soddisfare il credito, il mio ex compagno ha avviato il pignoramento del quinto dello stipendio. Siccome mi sono licenziata ho il timore che invierà un nuovo pignoramento al nuovo lavoro. Voglio inoltre precisare che per lavoro ho cambiato residenza.

Quindi chiedo questo: se dovesse arrivarmi alla vecchia residenza il pignoramento, sarebbe valida la notifica, visto che ci abita ancora mia madre, alla quale ho detto però di non accettare atti giudiziari e di far chiedere al comune l’eventuale indirizzo di residenza? Sarebbe comunque valevole il pignoramento visto che arriverebbe alla ditta per cui lavoro e a me successivamente visto che dovrebbero cercare l’abitazione dove risiedo adesso?

Il vizio insanabile della procedura di pignoramento presso terzi a cui il debitore è stato sottoposto è quello che ha impedito al debitore di proporre opposizione al decreto ingiuntivo: qualora l’esito della querela acclarasse la falsità del rifiuto a ricevere l’atto da parte del debitore, così come invece riportato dal postino nella relata di notifica del decreto ingiuntivo, ciò renderebbe inefficaci gli atti conseguenti (pignoramento del conto corrente e successivo pignoramento dello stipendio).

Il vizio eventuale di notifica dell’atto di pignoramento dello stipendio sarebbe sanato da una nuova notifica presso l’effettiva residenza del debitore esecutato.

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2 Settembre 2018 · Simone di Saintjust

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