Cambio residenza durante un processo civile – Notifica del ricorso in appello

Notifica atti, notifica atti giudiziari












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A Gennaio ho fatto un ricorso al Giudice di pace contro un’ordinanza ingiunzione di un Prefetto. A Luglio ho variato la mia residenza senza comunicarlo. A settembre c’è stata l’udienza in cui il giudice ha annullato l’ordinanza ma comunque condannato alla sanzione minima. Da settembre non ho ricevuto nessun atto al nuovo indirizzo di residenza, mai comunicato. La domanda è: se la Prefettura mi notificasse la sentenza al vecchio indirizzo sarebbe valida la notifica con l’applicazione del termine breve per l’appello? Oppure ha l’onere di cercare il nuovo? Preciso che ho anche scritto la PEC sul ricorso e non ho ricevuto nulla.

Possiamo, per analogia, partire dall’ordinanza della Corte di cassazione 12360/2015, in base alla quale chi intende appellare una sentenza deve notificare l’impugnazione nel termine perentorio di 30 giorni, indipendentemente da un eventuale cambio di indirizzo della controparte che sia avvenuto nelle more del giudizio di primo grado.

La consegna dell’atto di appello al nuovo indirizzo della controparte, che venisse perfezionata oltre il termine breve, sarebbe viziata da nullità non sanabile.

Avendo poi lei indicato anche la PEC nel ricorso introduttivo, la notifica dell’impugnazione della sentenza del Gdp avvenuta al vecchio indirizzo risulterebbe, a maggior ragione, inescusabile.

E’ evidente che il Prefetto non ha ritenuto di procedere in appello.

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15 Dicembre 2016 · Marzia Ciunfrini

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