DOMANDA
Ho una borsa per ricerca post-dottorale (ovvero per persone che abbiano già ottenuto il dottorato): ho scritto ad un servizio di consulenza gratuito fornito dalla commissione europea circa il fatto del problema della residenza estera e della doppia tassazione della borsa (esentasse in Svezia per cittadino svedese, mentre è tassata in Italia). Rispondono di che la residenza estera potrebbe essere sufficiente, ma in caso di problemi potrebbe essere utile appellarsi all’articolo 26 della convezione sulle doppie imposizioni.Avrò problemi relativi al fatto che il fisco contesterà la mia residenza estera, essendo che io non ho moglie o famiglia. Non so quanto sia rischiosa una tale contestazione.
RISPOSTA
Per recuperare le ritenute d’imposta applicate dell’ente italiano che eroga la borsa di studio al cittadino straniero (comunitario o extracomunitario) non residente in Italia, laddove l’Italia abbia stipulato con il paese estero una convenzione finalizzata ad evitare la doppia imposizione fiscale, bisogna presentare una semplice istanza al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (Via Rio Sparto, 21 cap 65100 Pescara – e-mail: cop.pescara@agenziaentrate.it – contact center di assistenza telefonica 085 5772402), entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR 602/1973).All’istanza dovrà essere allegata l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale estera, nonchè la documentazione relativa all’assegnazione della borsa di studio per ricerca post-dottorale assegnatale dall’Istituto erogante italiano.Italia e Svezia hanno stipulato una convenzione bilaterale nel marzo 1980 (in vigore dal 1983) per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Qui potrà consultare il pdf relativo al trattato sottoscritto dai due paesi.Il cittadino Italiano residente in Svezia potrà inoltre chiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto d’imposta italiano (l’ente che eroga la borsa di studio) già in sede di effettuazione della ritenuta.A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette 86/1977, 115/1978 e 147/1978, risoluzione 95/E/1999 e 68/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.Mi sembra, a questo punto, che non ci sia alcuna esigenza di appellarsi alle direttive comunitarie sulle doppie imposizioni.
3 Ottobre 2020 - Tullio Solinas