Non riesco a pagare le bollette – Posso contare su qualche agevolazione?












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Mi trovo in una situazione di netto disagio economico: mia moglie ha perso il lavoro da poco, ed io guadagno appena 500 euro mensili. Abbiamo due figli a carico. Riesco a malapena a pagare le bollette, quando va bene. Esiste qualche agevolazione o bonus a cui posso aggrapparmi per andare avanti e mi permetta di risparmiare sulle forniture?

Per quanto riguarda le forniture energetiche, esiste qualche agevolazione di cui lei può usufruire, evitando di rimanere con l’acqua alla gola a fine mese.

Ad esempio, dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati.

Ne possono usufruire:

  • utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.107,5 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
  • utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Per i clienti in stato di disagio economico l’importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.

Per il 2017 i valori sono:

  • euro 112 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
  • euro 137 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
  • euro 165 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L’importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta.

La formula utilizzata è l’importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo.

Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell’Autorità garante.

Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all’utente.

Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento.

Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale.

L’erogazione avviene tramite accredito di una specifica “componente tariffaria compensativa” espressa in euro.

In merito alla quantificazione del proprio valore ISEE, va ricordato che lo stesso fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Quindi, in pratica, per ottenere il bonus elettricità e/o gas si può inizialmente presentare la DSU ISEE ordinaria e subito dopo quella corrente, correggendo così il reddito del nucleo familiare che è sicuramente precipitato rispetto a quello desunto dalla DSU ordinaria, che, come precisato, fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla data di presentazione (dunque, prima che sia intervenuta la perdita del posto di lavoro).

Per quanto riguarda la fornitura gas, invece, l’autorità garante per l’energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Sono beneficiari i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), con lo stesso discorso prima per la determinazione del valore, solo per la fornitura di gas nell’abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Il valore bonus varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell’abitazione.

Per l’anno 2017 il bonus può variare da 31 a 184 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) oppure da 48 a 266 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).

Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L’erogazione è analoga a quella del bonus elettrico.

Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all’accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell’Autorità garante per l’energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate.

E’ stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Infine, la fornitura di acqua è gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo all’autorità idrica regionale) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorità locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso le autorità idriche competenti (istituite dalla regione dal 2013 al posto delle vecchie Ato).

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20 Settembre 2017 · Giovanni Napoletano

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